"Modifica alle modifiche", si potrebbe titolare: infatti, sono stati rivisti nuovamente i limiti al superamento dei quali scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le Srl.
La precedente modifica, che sarebbe entrata in vigore il 16/12/2019, rendeva di fatto molto ampia la platea delle Srl che avrebbero dovuto dotarsi di tale figura, anche se qualificabili come micro-imprese.
Essa prevedeva che la società fosse obbligata alla nomina dell’organo di controllo o del revisore in caso di superamento per 2 esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti (mentre prima erano 2):
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 2.000.000;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2.000.000;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Per evitare di generare particolari disagi, il Governo è intervenuto con una nuova modifica che innalza i limiti previsti.
Con la conversione ufficiale in legge del Decreto Sblocca Cantieri è stato nuovamente modificato quanto previsto dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 del codice civile, stabilendo l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri:
- attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;
- numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Sono stati quindi raddoppiati i limiti previsti inizialmente. Basterà tuttavia superare anche uno solo dei parametri di cui sopra, sempre in relazione al periodo temporale dei due esercizi consecutivi, per far scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.