Accogliendo i principi stabiliti dalla corte di giustizia europea con sentenza del 14 marzo 2019, l’agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 79/2019 del 2 settembre 2019, ha chiaritoo che le prestazioni di servizi consistenti nello svolgimento di corsi teorici e pratici finalizzati al rilascio della patente dovranno essere assoggettate ad iva.
Secondo i giudici, l’insegnamento della guida automobilistica impartita da una scuola non rientra nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” in quanto insegnamento specialistico non diretto alla trasmissione di conoscenze e di competenze di un ampio e diversificato novero di materie.
Seppure nelle lezioni di guida siano previste attività di carattere teorico ed esercitazioni pratiche, esse costituiscono un insegnamento di tipo “specialistico” che non può essere assimilato al sistema formativo che garantisce l’agevolazione.
Pertanto, conclude la Corte, le lezioni di guida non possono beneficiare dell’esenzione dall’Iva, ma devono essere considerate come prestazioni imponibili.
Per quanto riguarda le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva, l’Agenzia ritiene che le scuole guida debbano emettere una nota di variazione in aumento come previsto dall’articolo 26, comma 1 del Dpr n. 633/1972 e tale maggiore imposta dovrà entrare a far parte della dichiarazione integrativa di ogni anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile.
Inoltre, il mutamento del regime IVA dell'attività (da esente a imponibile) comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività esercitata con riferimento alla variazione in aumento, da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.
Conseguentemente, il contribuente è tenuto a versare l'eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l'eventuale eccedenza a credito.