Il bonus è negato in tutti i casi in cui si è già in possesso di un’abitazione nello stesso comune (o nell’intero territorio nazionale, se acquistata con il beneficio prima casa).
Non può fruire dei benefici “prima casa” il contribuente che possiede, nello stesso Comune dove intende effettuare l’acquisto, un’altra abitazione, anche se concessa in locazione.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate chiamata a ribadire la tematica a un contribuente che riteneva fattibile applicare il bonus fiscale all’acquisto di una nuova casa, in quanto, la presenza di un contratto di locazione rende l’altro suo alloggio inidoneo a essere abitato.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che costituiscono condizioni ostative alla fruizione dei benefici “prima casa”, tra l’altro, la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistato con le agevolazioni indipendentemente dal luogo in cui è situato.
In sostanza, l’agevolazione è negata in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruirne sia già in possesso nello stesso Comune (o nell’intero territorio nazionale se acquistato con il beneficio) di un immobile a uso abitativo.