Società e ditte individuali sono obbligate a pubblicare determinate informazioni sui propri atti e documenti (es. fatture, bilanci, corrispondenza) e sui siti web sulla base dei seguenti riferimenti legislativi:
- 2199 C.C. (per le ditte individuali);
- 2250 C.C. (per le società);
- 35 D.P.R. n. 633/1972, comma 1 e risoluzione n. 60 del 16/05/2006 (che riguarda l’obbligo di indicazione della partita IVA).
Vediamo nel dettaglio di quali dati si tratta.
Se stiamo parlando di una società, occorre pubblicare obbligatoriamente i seguenti dati:
- la ragione sociale completa;
- il numero di partita IVA;
- il numero di codice fiscale;
- la sede della società;
- l’Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta;
- il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
- l’eventuale stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società;
- il capitale sociale versato, come risulta dall’ultimo bilancio;
- l’eventuale sussistenza di un unico socio (società unipersonale);
- il numero REA (dato non obbligatorio, ma opportuno);
- l’indirizzo PEC (dato non obbligatorio che l’utenza però potrebbe rilevare facilmente all’indirizzo www.inipec.gov.it).
Per quanto riguarda le ditte individuali, l’art. 2199 prescrive che l’imprenditore deve indicare:
- il Registro delle Imprese presso il quale è iscritto;
- i dati fiscali obbligatori del numero di partita IVA e codice fiscale.
Sul fronte delle sanzioni, l’art. 2630 c.c. prevede che “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro”.
La mancata indicazione del numero di partita IVA nei documenti e nella home page del sito internet, è punita con una sanzione amministrativa variabile da 250 a 2.000 euro.