Nel novero delle spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir, rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, comprese le protesi.
Ma vediamo nello specifico cosa serve per beneficiare della detrazione.
Innanzitutto, è richiesto che lo scontrino fiscale o la fattura contengano la descrizione del prodotto acquistato e l’indicazione del soggetto che sostiene la spesa. Di conseguenza, la generica dicitura “dispositivo medico” sul documento non consente la detrazione.
Secondo quanto chiarito dal Ministero della salute, sono da considerarsi dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore:
D.Lgs. 507/1992 – dispositivi medici impiantabili attivi
D.Lgs. 46/1997 – dispositivi medici (in genere)
D.Lgs. 332/2000 – dispositivi diagnostici in vitro.
Per facilitarne l’individuazione, inoltre, alla circolare 20/E/2011 è stato allegato un elenco, non esaustivo, fornito dallo stesso Ministero della salute, dei dispositivi medici più comuni.
Se sul documento di spesa è presente il codice AD o PI (utilizzati per la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
Al ricorrere delle condizioni indicate dalla circolare 20/E/2011, sono detraibili anche i dispositivi medici acquistati non in farmacia (ad esempio, in erboristeria, parafarmacia, etc.).
L’elenco dei dispositivi medici inclusi nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” è disponibile sul sito del Ministero della Salute consultabile a questo al link https://bit.ly/2zAgGJq.