L’applicazione dell’art. 4 del Decreto Legge n 124 del 26/10/19 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” prevede delle novità in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
Nello specifico è previsto che, in tutti i casi in cui un committente affidi ad un’impresa l’esecuzione di un'opera, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati in quell’appalto sia effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l’appaltatore o subappaltatore deve anticipare le somme.
Si profila dunque da un lato una complicazione burocratica nella gestione amministrativa dell’appalto, dall’altro il singolare obbligo da parte dell’appaltatore di pagare il proprio committente affichè questo versi le ritenute.
Questo singolare giro contabile porta con sé l’impossibilità di compensare le ritenute con altri crediti.
Per identificare i lavoratori impiegati nell’appalto, inoltre, l’appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al committente i dati anagrafici e contributivi dei proprio dipendenti, insieme alle ore dedicata da ciascuno all’appalto.
Va detto che è prevista una un’esenzione, facoltativa, dall’applicazione di questa disciplina in presenza di appaltatori ritenuti più affidabili, ossia in attività da 5 anni con versamenti sul conto fiscale da almeno 2 milioni e privi di carichi fiscali.