Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 vede finalmente la luce ed appare chiara la volontà di imporre una ulteriore “stretta” in materia di compensazioni.
L’art. 3 del decreto, rubricato “Contrasto alle indebite compensazioni” interviene sull’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, estendendo la disciplina finora riservata al comparto Iva alle imposte dirette.
Più precisamente, viene previsto che anche il credito maturato nell’ambito delle imposte dirette, di importo superiore a euro 5.000, possa essere utilizzato in compensazione soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; i crediti di importo inferiore a 5.000 euro, invece, continuano a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, sin dal 1° gennaio) e non richiedono l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione.
Questa norma rappresenta un pesante aggravio per le imprese in termini finanziari, in quanto la dichiarazione relativa a imposte sui redditi e Irap viene presentata molto tempo dopo la dichiarazione Iva e questo comporterà l’immobilizzo di liquidità per un tempo molto lungo.
La stessa disposizione normativa prevede inoltre l’estensione a tutti i contribuenti dell’obbligo di presentare il modello F24 con compensazioni mediante gli strumenti telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.
Prima dell’intervento modificativo, invece, i privati erano obbligati ad utilizzare i canali Entratel/Fisconline solo nel caso di compensazione totale (c.d. “F24 a zero”), non essendo invece previsto il medesimo obbligo in caso di compensazione parziale; solo per i titolari di partita Iva gli obblighi si estendevano infatti anche ai casi di compensazione parziale.
Tutte le compensazioni dei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovranno invece “viaggiare” sui canali Entratel/Fisconline.
Infine la stessa disposizione prevede una sanzione pesante, pari ad Euro 1.000,00 per ogni singola delega, nel caso di presenza di crediti in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione nella delega F24. Quest’ultima disposizione si applicherà alle deleghe di pagamento presentate a partire dal marzo 2020.