Tra gli elementi caratterizzanti le operazioni intracomunitarie, e che danno titolo all’applicazione del regime di non imponibilità, è prevista la necessità che i beni debbano essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro (a livello dell’ordinamento italiano tale requisito è disposto dall’art. 41 della Legge 331/1993).
Tuttavia, il Legislatore europeo non ha mai determinato quali fossero le prove documentali necessarie per comprovare la movimentazione della merce. Questo aspetto ha fatto sì che nei vari Stati si siano verificate divergenze di approccio che hanno spesso creato difficoltà e incertezze giuridiche per le imprese, in contrasto con gli obiettivi prefissati dalla normativa di migliorare gli scambi intracomunitari.
Al fine di specificare e armonizzare le condizioni alle quali possono applicarsi le esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018 ha modificato e integrato il Regolamento (UE) con l’obiettivo di identificare i documenti necessari a comprovare il requisito dell’effettivo trasferimento dei beni da uno Stato membro a un altro.
All’operatore viene accordata la possibilità di esibire la documentazione che dimostri l’infondatezza della presunzione astratta fatta dal legislatore comunitario.
La Sezione 2 bis inserita nel capo VIII del Regolamento (UE) n. 282/2011 distingue due casi:
- quello in cui i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
- quello in cui beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, prevedendo per essi, ai fini del riconoscimento della non imponibilità dell’operazione, documentazione di prova differenziata.
Nel primo caso, al fine di provare il trasporto intracomunitario della merce, il venditore dovrà possedere due elementi di prova relativi al trasporto (ad es. CMR firmato, polizza dicarico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere, ecc.) o uno dei precedenti elementi insieme ad un ulteriore elemento di prova a scelta tra una polizza assicurativa relativa al trasporto o spedizione dei beni, documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni, documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione o una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione.
Nel secondo caso, oltre ai suddetti elementi, è necessario che il cessionario certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per conto dello stesso cessionario e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.