Con il Decreto Fiscale viene disciplinato l’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui, così come previsto dallo Statuto del Contribuente ma che non ha mai ricevuto una compiuta disciplina, in assenza di un decreto ministeriale che né disciplinasse le modalità di attuazione.
In particolar modo il Decreto Fiscale specifica che se un soggetto (accollante) prende su di sé il debito di un altro soggetto (accollato), non potrà soddisfare il debito utilizzando propri crediti tributari in compensazione, e se viola tale divieto i pagamenti si considereranno non avvenuti a tutti gli effetti di legge.
In deroga alla disciplina generale prevista in materia di sanzioni tributarie, le sanzioni per la violazione della disciplina sul divieto di compensazione sono irrogate con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.
In casi di violazioni vengono irrogate le seguenti sanzioni:
- a) all’accollante le sanzioni pari al 30% del credito, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal 100 al 200% dell’importo, laddove il credito sia inesistente;
- b) all’accollato la sanzione pari al 30% del dovuto recuperando l’imposta dovuta e gli interessi, importi dovuti per i quali l’accollante è coobbligato in solido.