La legge di bilancio 2020 istituisce una nuova imposta sul consumo di bevande edulcorate, cioè i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 percento in volume. Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
I soggetti passivi dell’imposta sono:
- il fabbricante, ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, nel caso di cessioni nazionali, anche a titolo gratuito, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- l’acquirente, nel caso di acquisti intra-comunitari
- l’importatore, nel caso di importazioni da paesi extra-UE.
L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri paesi UE e per quelle esportate.
La misura dell’imposta è pari:
- a 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti;
- a 0,25 euro per Kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
Sono invece esenti dal pagamento dell’imposta le bevende edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale a:
- 25 gr/l per i prodotti finiti;
- 124 gr/kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
I soggetti obbligati dovranno presentare un’apposita dichiarazione mensile, dalla quale emergerà il debito d’imposta, e operare il versamento entro il mese successivo a quello di riferimento.
L’imposta, però, non è di immediata applicazione, in quanto entrerà in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione di apposito decreto attuativo, che dovrà emanarsi entro agosto 2020.