E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che rende operative le regole per le donazioni in natura agli Enti del Terzo Settore che danno diritto:
- alla detrazione Irpef del 30%, aumentata al 35% nel caso di donazioni a organizzazioni di volontariato
- alla deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società.
Nelle more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) l’agevolazione si applica alle sole associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) e alle ONLUS. A regime sarà applicabile a tutti gli Enti del Terzo Settore, ivi incluse le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma di società.
Le regole prevedono che, per la quantificazione della donazione, andrà fatto riferimento al criterio del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR. Se l’erogazione liberale ha per oggetto un bene strumentale detenuto da un imprenditore, l’ammontare della detrazione o della deduzione deve essere determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. Se invece trattasi di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa o acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, al fine di determinare il valore della donazione si dovrà considerare il minore tra il valore normale e quello applicando le disposizioni sulla valutazione delle rimanenze di cui all’art. 92 del TUIR.
Nel caso di donazioni di beni fuori dall’ambito dell’impresa e per i quali il valore della singola donazione superi i 30.000 euro o non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi sarà sempre necessaria una perizia giurata che attesti detto valore. La perizia dovrà avere una data non superiore a 90 giorni precedenti il trasferimento e dovrà essere conservata in copia dal destinatario della donazione.
Al fine di effettuare la donazione, il donatore dovrà disporre una dichiarazione scritta recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori. Il soggetto destinatario dovrà invece redigere una dichiarazione di impegno all’utilizzo dei beni donati nello svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.