Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 sono state apportate modifiche alle attività consentite a seguito dell'emanazione del DPCM 22 marzo 2020. Le modifiche hanno effetto dal 26 marzo 2020.
In particolare dall'elenco delle attività consentite, sono state eliminate le seguenti:
13.94 - Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
22.1 - Fabbricazione di articoli in gomma
28.3 - Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
46.69.19 - Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
Al contempo, alle attività consentite vengono aggiunte le seguenti:
23.13 - Fabbricazione di vetro cavo
25.21 - Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92 - Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
27.2 - Fabbricazione di batterie, di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese
Viene poi specificato quanto segue:
le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 come modificato dal decreto del MISE
le "Attività di call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 come modificato dal decreto del MISE
le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Per eventuali chiarimenti scrivi a info@studiomami.it