con la pubblicazione del Decreto Rilancio viene confermata la detrazione al 110% per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per una serie di interventi. Vediamo quali.
Interventi di efficientamento energetico
La detrazione al 110% spetta per le seguenti tipologie di interventi:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbi-nati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a eu-ro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Se viene attuato uno dei suddetti interventi è poi possibile estendere la detrazione maggiorata anche a tutte le altre tipologie di efficientamento energetico già previste dalla normativa.
Al fine di beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche nell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
Sisma-bonus
La medesima detrazione spetta al 110% anche per gli interventi del c.d. sisma-bonus. Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di con-testuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, c. 1, lett. f-bis) Tuir spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.
Impianti fotovoltaici
La detrazione spetta nella misura del 110% anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1.07.2020 al 31.12.2021 fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli di efficientamento energetico o antisismici. La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.
Colonnine di ricarica veicoli elettrici
La detrazione spetta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali, anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Soggetti fruitori
Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:
- dai condomìni
- dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari:
- adibite ad abitazione principale, per gli interventi efficientamento energetico
- anche non adibite ad abitazione principale, per le altre tipologie di intervento
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Modalità di fruizione
Le agevolazioni possono essere fruite:
- direttamente
- con sconto in fattura
- con cessione a banche o ad altri intermediari finanziari
Nel primo caso (fruizione diretta), è necessario pagare i lavori ottenendo così una detrazione del 110% della spesa sostenuta, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto e recuperata in 5 quote annuali di pari importo.
In alternativa, il credito corrispondente alla detrazione del 110% può essere ceduto alle imprese esecutrici dei lavori o alle banche o ad altri intermediari finanziari. Il super sisma bonus può essere ceduto ad una società assicurativa nel caso si stipula una polizza a copertura di eventi calamitosi.
Lo sconto in fattura invece permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento. A fronte della cessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori. L’impresa acquisisce un credito del 110% che può a sua volta cederlo a soggetti terzi, ma anche a banche e/o intermediari finanziari.
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