Tra le novità potenzialmente più interessanti del Decreto Rilancio spicca la possibilità di trasformazione di alcune detrazioni fiscali in crediti d’imposta cedibili.
Tramite questa possibilità, limitata ai soli anni 2020 e 2021, in luogo dell’utilizzo della detrazione fiscale a scomputo delle imposte dovute il contribuente potrà, alternativamente:
- trasformare la detrazione fiscale in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- cedere il credito d’imposta direttamente al fornitore che effettua i lavori, beneficiando di uno sconto sul corrispettivo dovuto corrispondente al credito d’imposta, con possibilità per lo stesso fornitore di beneficiare egli stesso del credito d’imposta o di cederlo a sua volta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La possibilità offerta dalla norma è limitata alle seguenti tipologie di interventi:
- recupero del patrimonio edilizio
- efficientamento energetico
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Il soggetto che usufruisce del credito (es. il fornitore) potrà usare il credito d’imposta con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Quindi se la detrazione per recupero del patrimonio edilizio era suddivisibile in 10 anni, anche il fornitore potrà utilizzare il credito d’imposta acquisito in 10 rate annuali.
In aggiunta ai suddetti interventi, il DL Rilancio introduce altresì la possibilità di cessione per alcuni crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19:
- credito d’imposta per botteghe e negozi
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
- credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Anche per questi crediti d’imposta la fruizione del credito da parte del cessionario avviene con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi o richiesta a rimborso.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni in argomento, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.