Il settore turistico-alberghiero è sicuramente uno di quelli più colpiti dal blocco imposto dall’emergenza COVID-19 e il DL Rilancio dedica due misure specifiche volte a dare parziale ristoro per i danni subiti e per far ripartire la filiera.
Tax credit vacanze
Il primo provvedimento riguarda il cosiddetto “Tax credit vacanze”, cioè un credito d’imposta, riconosciuto per l’anno 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:
- imprese turistico ricettive
- imprese agrituristiche
- bed&breakfast
in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il credito, utilizzabile da un solo componente nel nucleo familiare, è attribuito nella misura massima:
- di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona
- di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- di 500 euro per tutti gli altri nuclei familiari
Il credito viene riconosciuto alle seguenti condizioni:
- le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonchè a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Esenzione IMU
Un altro provvedimento a favore delle imprese turistico-alberghiere è l’esenzione della prima rata di acconto IMU per:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi
L’esenzione spetta ai proprietari che siano anche gestori delle attività esercitate.