Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto.
- Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
- Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
Disposizioni specifiche per la Regione Sicilia
- Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.
- Per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a
- titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia), si applicano tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport.
È consentita la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufficienti.