Con un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che potete scaricare qui, è stata data formale attuazione al nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’ultima Legge di Bilancio 2020.
Criteri di classificazione delle attività
Il decreto, recependo i criteri elaborati in sede OCSE, effettua una classificazione delle singole attività ammissibili al credito d’imposta
- Attività di ricerca e sviluppo (Credito d’imposta al 12%):
- Ricerca fondamentale:
- Definizione: Lavori sperimentali o teorici
- Finalità: Acquisizione di nuove conoscenze in ambito scientifico o tecnologico, mediante analisi di proprietà e strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza prevedere un’applicazione o utilizzo particolare a breve termine.
- Risultati: Schemi o diagrammi esplicativi o teorie interpretative
- Ricerca industriale:
- Definizione: Lavori originali
- Finalità: Individuazione delle possibili applicazioni delle nuove conoscenze acquisite dalla ricerca fondamentale oppure individuazione di nuove soluzioni a un predeterminato scopo o obiettivo pratico - Approfondire le conoscenze esistenti per risolvere problemi pratici di carattere scientifico o tecnologico
- Risultati: Modelli di prova
- Sviluppo sperimentale:
- Definizione: Lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti
- Finalità: Acquisizione di ulteriori conoscenze e raccolta di informazioni tecniche per lo sviluppo di nuovi prodotti o processi di produzione o per migliorare significativamente quelli esistenti
Le modifiche significative devono avere il carattere di novità e non rappresentare semplicemente l’utilizzo delle conoscenze dello stato dell’arte del settore - Risultati: Prototipi e impianti pilota
- Attività di innovazione tecnologica (Credito d’imposta al 6%)
- Innovazione tecnologica (IT):
- Definizione: Lavori diversi da quelli di ricerca e sviluppo
- Finalità: Realizzazione o introduzione di prodotti (beni materiali, immateriali e servizi) o processi (processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica) nuovi o significativamente migliorati rispetto all’impresa stessa.
- Risultati:
- Beni o servizi che si differenziano da quelli dell’impresa per:
- caratteristiche tecniche
- componenti
- materiali
- software embedded
- facilità d’impiego e semplificazione di utilizzo
- maggiore flessibilità
- prestazioni e funzionalità
- Processi che si differenziano da quelli dell’impresa per:
- tecnologie utilizzate
- impianti macchinari e attrezzature
- software
- efficienza di risorse impiegate
- affidabilità e sicurezza dei soggetti coinvolti nei processi aziendali
- Attività di design e ideazione estetica (Credito d’imposta al 6%)
- Design e ideazione estetica:
- Definizione: Lavori diversi da quelli di ricerca e sviluppo e di IT
- Finalità: Realizzazione o introduzione di prodotti (oggetti industriali e artigianali, componenti, imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici) significativamente innovati rispetto all’impresa stessa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici e non funzionali
- Risultati: Beni che si differenziano da quelli dell’impresa per:
- caratteristiche delle linee
- caratteristiche dei contorni
- colori
- struttura superficiale
- ornamenti
- Design e ideazione estetica nel settore moda e nei settori a rinnovo periodico dei prodotti:
- Definizione: Attività di concezione o realizzazione di nuove collezioni o campionari
- Finalità: Introduzione di collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto ai precedenti dell’impresa
- Risultati: Collezioni o campionari nuovi per l’impresa per:
- tessuti o materiali utilizzati
- combinazione di tessuti/materiali
- disegni e forme
- colori
- altri elementi rilevanti, eccetto l’aggiunta di un singolo prodotto o modifica di una sola caratteristica (es. colore o un solo elemento di dettaglio)
- Design e ideazione estetica:
- Beni o servizi che si differenziano da quelli dell’impresa per:
- Innovazione tecnologica (IT):
- Ricerca fondamentale:
Casistiche di applicazione potenziata del credito d’imposta
Le attività di innovazione tecnologica possono vedere incrementata la percentuale di credito d’imposta al 10% se sono rispondono ai seguenti obiettivi:
- innovazione digitale 4.0, cioè i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione del valore;
- transizione ecologica, cioè i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati dalla comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020.
Al fine di beneficiare dell’aliquota maggiorata, la relazione tecnica di cui all’art. 1, comma 206, della Legge di Bilancio 2020 dovrà riportare:
- le descrizione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o transizione ecologica perseguiti o implementati;
- la descrizione dello stato di fatto iniziale;
- la descrizione del progetto di IT;
- la descrizione della configurazione finale attesa;
- la definizione dei criteri qualitativi e/o quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazion
Il decreto elenca poi all’art. 5, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie rientranti nelle previsioni di cui sopra.
Individuazione delle spese ammissibili
Il decreto fissa anche alcun criteri per individuare le spese ammissibili e i correlati oneri documentali.
A monte le spese devono sempre essere ispirate a principi generali di effettività, pertinenza e congruità.
Le spese ammissibili indicate dalla Legge di Bilancio riguardano:
- il personale, ricercatori e tecnici interni all’azienda o a contratto,nei limiti del loro effettivo impiego nelle operazioni di ricerca e sviluppo. Le spese per il personale under 35 al primo impiego in possesso di dottorato di ricerca o laurea magistrale concorrono a formare la base di calcolo per un importo pari al 150%.
- Le quote di ammortamento e i canoni di locazione(finanziaria e operativa) nonché spese per software e macchinari utilizzati nei progetti di ricerca, nel limite massimo del 30% delle spese del Le quote di ammortamento per immobilizzazioni immateriali (marchi e brevetti) sono agevolabili, purché utilizzati esclusivamente nel progetto di ricerca, nel limite massimo di 1 milione di euro.
- I contratti di ricerca commissionata a terzi che, qualora siano stipulati con università e centri di ricerca residenti sul territorio italiano, concorrono a formare la base di calcolo per il 150%.
- I servizi di consulenza inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo del 20% delle spese del personale.
- Le spese per materiali e altre forniture, ancorché impiegati nell’attività oggetto dell’incentivo, nel limite massimo del 30% delle spese di personale.
Il decreto specifica che le spese ammissibili sono quelle fiscalmente imputabili, in base al criterio di competenza dell’art. 109 TUIR, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. Viene altresì specificato che le spese di certificazione della documentazione contabile ammissibili, si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti ammissibili.
In merito alle spese del personale il decreto fa due importanti precisazioni.
In primis vengono disciplinate alcune limitazioni antielusive per le prestazioni lavorative rese da amministratori e soci:
- vengono ammessi solo i compensi fissi ordinari annui;
- viene posto un limite quantitativo di ammissibilità di tali spese pari al 50% del compenso fisso ordinario annuo;
- viene disposta l’ammissibilità subordinata all’effettivo pagamento dell’intero compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato;
- viene disposta l’ammissibilità subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa circa l’effettiva partecipazione dei soggetti in questione alle attività agevolabili e la congruità delle spese (la novità è estesa ai familiari dell’imprenditore, dei soci e degli amministratori).
Vengono poi fissati i criteri di determinazione delle spese del personale, differenziati a seconda della tipologia di spesa:
- per le spese del personale in rapporto di lavoro subordinato sono ammissibili:
- la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali
- i ratei di TFR
- le mensilità aggiuntive
- le ferie
- i permessi
- le indennità di trasferta, limitatamente al caso di attività svolte fuori sede.
- le spese del personale di cui sopra contribuiscono a formare la base di calcolo al 150% solo in caso di giovani qualificati, destinati in via esclusiva alle attività ammissibili e che abbiano le seguenti caratteristiche:
- assunti nel periodo d’imposta agevolato
- assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time)
- di età inferiore a 35 anni alla data di assunzione
- al primo impiego con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato (non rileva ai fini del requisito un precedente contratto di apprendistato)
Infine, in merito agli oneri documentali, viene specificato che:
- per le spese del personale, tra la documentazione contabile oggetto di certificazione devono essere compresi i fogli presenza nominativi giornalieri recanti le ore impiegate in attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante o dal responsabile delle attività;
- per le spese per prestazioni lavorative di amministratori e soci, l’ammissibilità delle spese è subordinata a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società che attesti:
- l’effettiva partecipazione di soci, amministratori e loro familiari alle attività ammissibili;
- la congruità dell’importo del compenso ammissibile rispetto al lavoro prestato, alle competenze tecniche e al lavoro prestato dagli altri soggetti impiegati in attività ammissibili;
- per le spese di utilizzo di beni strumentali, nella documentazione contabile oggetto di certificazione deve essere compresa una dichiarazione sostitutiva di atto notoria resa dal legale rappresentante della società o dal responsabile delle attività ammissibili che attesti:
- la misura di impiego dei beni in attività ammissibili;
- il periodo di impiego dei beni in attività ammissibili.