Esonero per chi non accede alla cassa integrazione
Durante l’emergenza COVID si sono succeduti diversi interventi volti ad incentivare il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria e a quella in deroga, al fine di consentire alle imprese di evitare dolorosi licenziamenti e ai dipendenti di fruire di trattamenti sostitutivi dell’ordinaria retribuzione.
Con il Decreto Agosto, in via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga COVID-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.
L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020.
Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero si applicano i divieti di licenziamento per motivi economici.
La violazione di tale divieto comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda della nuova integrazione salariale.
L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Esonero per assunzioni a tempo indeterminato
Fino al 31.12.2020 e nei limiti di spesa previsti, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15.08.2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.
L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.08.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Esonero per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico-alberghiere
L'esonero contributivo di cui al punto precedente è riconosciuto, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ovvero di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.