Con il Decreto Agosto vengono chiariti, con appositi interventi normativi, alcuni aspetti operativi del superbonus 110%, ormai ai nastri di partenza.
L’articolo 63 del Decreto agevola le decisioni di adesione al bonus all’interno dei condomini, stabilendo che deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi relativi al superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Viene inoltre prevista, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all’assemblea con modalità di videoconferenza.
Il Dl 104/2020 convertito interviene anche sulla definizione di «accesso autonomo dell’esterno» delle unità immobiliari, ai fini del superbonus: viene infatti stabilito che per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
Novità anche per i comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in quanto per detti comuni viene previsto un aumento del 50% dei limiti di spesa agevolabile per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati.
Infine il decreto convertito stabilisce che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. Questo significa che le verifiche di eventuali abusi/irregolarità edilizie, per gli interventi condominiali, andranno eseguite soltanto sulle parti comuni, prescindendo dai singoli alloggi.