Così come già ampiamente annunciato, la Legge di Bilancio 2021 estende l’arco temporale di riferimento per le spese oggetto di superbonus 110%, portandolo al 31.12.2022 per gli Istituti autonomi case popolari e al 30.06.2022 per tutti gli altri beneficiari.
Un’ulteriore estensione è prevista a condizione che, alla scadenza precedente, siano completati i lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. In questo caso la data ultima diventa il 30.06.2023 per gli Istituti autonomi case popolari e il 31.12.2022 per gli altri beneficiari.
Cambia anche la ripartizione della spesa in quote annuali:
- per le spese sostenute fino al 31.12.2021 (fino al 30.06.2022 per gli IACP) rimane la ripartizione in 5 quote annuali
- per le spese sostenute nel 2022 (dall’1.07.2022 per gli IACP) la ripartizione passa a 4 quote annuali.
Tra le altre modifiche previste:
- vengono inclusi tra i beneficiari le persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
- gli interventi sulla coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa come interventi trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
- viene chiarito che una unità immobiliare può considerarsi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale
- rientrano tra gli interventi trainati anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni
- viene estesa l’agevolazione prevista per gli impianti solari fotovoltaici anche se installati su strutture pertinenziali agli edifici
- per l’installazione delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici vengono stabiliti dei limiti di spesa così regolati (l’agevolazione si intende per una colonnina di ricarica per unità immobiliare):
- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine
- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine
- per gli interventi agevolati al 110% andrà esposto sul cantiere un cartello con la dicitura “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”
- viene prorogata al 2022 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura