Definite le modalità di comunicazione delle erogazioni liberali per il terzo settore

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene data attuazione a quanto previsto dal decreto del MEF del 3 febbraio 2021 che disciplina la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute dagli enti del Terzo Settore. La trasmissione dei dati è necessaria al fine di integrare i dati contenuti nella dichiarazione precompilata messa a disposizione ogni anno ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tale comunicazione, facoltativa per l’anno 2020, diviene obbligatoria dal 2021 per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad un milione di euro e dal 2022 per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 euro.

Il futuro obbligo di trasmissione, si applica quest’anno facoltativamente alle seguenti tipologie di enti:

  • ONLUS
  • Associazioni di promozione sociale
  • Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
  • Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L’obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate:

  • da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici
  • dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante

non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

La scadenza per l’invio è fissata, per quest’anno, al 16 marzo 2021 ma il decreto del MEF prevede che non si applicheranno sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazione o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

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