Con il Decreto sostegni si assiste ad una ulteriore proroga delle misure di integrazione salariale, rafforzate sia negli stanziamenti finanziari che nella durata. Vediamo nel dettaglio le modifiche apportate e i provvedimenti collegati:
Trattamenti di integrazione salariale
Il decreto prevede le seguenti proroghe dei trattamenti di cassa integrazione fruibili:
- per la cassa integrazione ordinaria COVID vengono garantite ulteriori 13 settimane da utilizzare nel periodo dall’1.4.2021 al 30.06.2021;
- per la cassa integrazione in deroga, ASO e FIS vengono garantite ulteriori 28 settimane da utilizzare nel periodo dall’1.4.2021 al 31.12.2021;
- per la CISOA del settore agricolo vengono garantiti ulteriori 120 giorni utilizzabili nel periodo dall’1.4.2021 al 31.12.2021.
Le domande di accesso ai trattamenti andranno presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.04.2021.
Blocco licenziamenti
Il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici viene prorogato per tutti sino al 30 giugno 2021. Per le imprese che, a quella data, proseguono nell’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale, il divieto prosegue fino al 31 ottobre 2021.
È possibile derogare al divieto solo nei casi di:
- cessazione definitiva dell’attività o messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell’attività
- fallimento (quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa)
- accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario