L’emanazione del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha rappresentato una piccola rivoluzione nell’ambito della tassazione dei rifiuti.
È importante premettere che, secondo la normativa ambientale, i rifiuti prodotti dalle imprese si qualificano automaticamente come “rifiuti speciali” e non come “rifiuti urbani” che sono invece quelli prodotti dalle utenze domestiche.
I comuni potevano però, con apposita delibera, assimilare alcune tipologie di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, stabilendone le quantità massime conferibili al servizio pubblico. In questo modo anche le imprese, entro certi quantitativi, potevano avvalersi del normale servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti.
Con il D.Lgs. 116/2020 questa nozione di rifiuti assimilati agli urbani viene meno, e viene disposta una definizione uniforme di rifiuto urbano che include in parte anche i rifiuti prodotti da attività d’impresa, sottraendo la potestà normativa ai comuni.
In particolar modo le superfici dove avvengono lavorazioni industriali e artigianali sono esclude dall’applicazione della TARI, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, mentre la TARI continua ad applicarsi relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani come, ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi.
Ma la novità più importante portata dal D.Lgs. 116/2020 riguarda la possibilità per le imprese di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Conseguenza di tale possibilità è che dovrà essere conseguentemente disposta una riduzione della tariffa collegata alla quantità dei rifiuti conferiti, cioè la c.d. parte variabile, in proporzione alla percentuale di rifiuti avviati al recupero.
Al fine di beneficiare di tale riduzione, entro il 31 maggio di ciascun anno le utenze non domestiche devono comunicare al Comune l’opzione di non avvalersi, in tutto o in parte, del servizio pubblico. Tale comunicazione, rinnovabile e vincolante per un quinquennio, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed è operativa dall’anno successivo a quello della comunicazione.