In sede di conversione del Decreto Sostegni il legislatore interviene nuovamente in materia di IMU, prevedendo una esenzione dal versamento seppure con qualche limitazione che renderà molto ristretto l’ambito dei soggetti beneficiari.
Al fine di beneficiare dell’esenzione, limitata alla prima rata in scadenza a giugno, è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:
• l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori;
• l’esenzione è riconosciuta a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
• l’esenzione non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.03.2021, ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23.03.2021, agli enti pubblici nonchè agli intermediari finanziari di cui all'art. 162-bis Tuir;
• l’esenzione spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonchè ai soggetti con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 23.03.2021;
• l’esenzione spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.