Cassa integrazione straordinaria
Come ci hanno abituato tutti i decreti emergenziali, anche il Sostegni-bis interviene al fine di conservare i livelli occupazionali consentendo il mantenimento dei rapporti di lavoro attraverso la cassa integrazione.
L’art. 40 del nuovo decreto prevede infatti che i soggetti:
- che hanno interrotto o ridotto la propria attività a causa COVID
- che hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019
possono presentare una nuova domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 26 settimane (per il periodo 26 maggio 2021 – 31 dicembre 2021), previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021.
Gli accordi non possono prevedere una riduzione media oraria superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.
Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dalla normativa ordinaria, e la relativa contribuzione figurativa.
Cassa integrazione ordinaria
Il decreto inserisce un’agevolazione anche per chi, dall’1 luglio 2021, tornerà ad utilizzare la Cassa integrazione ordinaria.
Viene infatti disposto che per le CIG ordinarie richieste dall’1 luglio al 31 dicembre 2021 non sarà dovuto il contributo addizionale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 148/2015.
A fronte di questo beneficio, però, le aziende beneficiarie saranno soggette al blocco dei licenziamenti limitatamente al periodo del trattamento di integrazione utilizzato.
Cassa integrazione straordinaria per cessazione aziendale
Infine, l’art. 45 del Decreto sostegni-bis consente di autorizzare, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, una proroga di 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise.