La Legge di Bilancio 2023 tenta di dare una prima disciplina coerente al trattamento fiscale delle cripto-attività, prevedendo novità sia in materia di imposizione e obblighi dichiarativi che in materia di regolarizzazione delle attività detenute.
Imposizione
Ai fini Irpef viene prevista la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Quest’ultimo andrà documentato con elementi certi e precisi da parte del contribuente, altrimenti sarà considerato pari a zero.
Non hanno rilevanza, ai fini della tassazione, esclusivamente le plusvalenze/minusvalenze globali dell’anno che non superino la soglia minima di 2.000 euro, computate mediante somma algebrica dei risultati positivi e negativi delle operazioni in cripto-attività del periodo.
Desta qualche perplessità la previsione di esonero da imposizione per le operazioni di permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni, in assenza di una chiara definizione di “medesime caratteristiche e funzioni”. Risulta anomala altresì la previsione di tassazione delle plusvalenze derivanti anche dalla semplice detenzione delle cripto-attività, in assenza dell’avvenuto realizzo delle stesse. Infine anche la determinazione del costo o valore d’acquisto delle cripto-attività vendute risulterà abbastanza complicato.
Viene quindi meno la precedente interpretazione che assimilava dette plusvalenze a quelle derivanti dalla compravendita di valute estere, con relativo limite di tassabilità rappresentato dalla giacenza media di 51.645,69 euro per più di sette giorni lavorativi consecutivi.
Per i soggetti IRES, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano
dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere
dall’imputazione al conto economico.
Rivalutazione
Viene data la possibilità di operare una rivalutazione delle cripto-attività detenute dall’1 gennaio 2023, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 14%, da calcolarsi sul valore normale, e da versarsi entro il 30 giugno 2023 o in 3 rate annuali di pari importo con conteggio di interessi al 3% annuo.
La rivalutazione riguarderà esclusivamente gli eventuali plusvalori latenti ma non potrà mai far emergere minusvalenze riportabili.
Obblighi dichiarativi
Viene introdotto l’obbligo di compilazione del quadro RW, nato per il monitoraggio delle attività estere, anche per le cripto-attività. Per queste ultime, però, non viene dato alcun riferimento territoriale, obbligando quindi a dichiarare qualsiasi cripto-attività detenuta. Probabilmente ciò deriva dalla difficoltà di determinare la residenza fiscale dei soggetti che forniscono servizi di detenzione e utilizzo di cripto-attività.
Regolarizzazione degli obblighi dichiarativi
Viene introdotta la possibilità di sanare gli obblighi dichiarativi per le cripto-attività detenute al 31.12.2021, attraverso la presentazione di un’apposita dichiarazione – previo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – e con un costo variabile:
- 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate, in caso di violazione dei soli obblighi di monitoraggio
- 3,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate, oltre allo 0,5% a titolo di sanzione, in caso di redditi non tassati
Non si conoscono ancora i periodi coperti dalla sanatoria così come i termini entro cui effettuare la definizione, che verranno probabilmente demandati ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.