Con un recente interpello (245/2023) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le responsabilità per i soggetti che hanno rapporti con contribuenti in regime forfettario, nel caso in cui questi ultimi scoprano tardivamente di non poter accedere al regime.
In particolar modo, nel quesito posto all’Agenzia, un contribuente aveva ricevuto prestazioni da un altro contribuente, quest’ultimo in regime forfettario, il quale si accorgeva tardivamente di non poter accedere a detto regime. A seguito di ciò lo stesso emetteva documenti rettificativi delle operazioni poste in essere, emettendo poi nuove fatture con l’esposizione di Iva e ritenuta d’acconto.
Il contribuente istante chiedeva quindi come comportarsi in merito alle ritenute d’acconto non versate nei termini.
L’Agenzia in merito evidenziava che:
- per le ritenute relative ad anni passati, il cui reddito era ormai confluito nella dichiarazione dei redditi, nessun versamento doveva essere effettuato;
- per le ritenute relative ad anni per i quali non era ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, invece, il contribuente istante avrebbe dovuto versare le ritenute per conto del contribuente che aveva applicato erroneamente il forfettario.
In quest’ultima casistica però (e qui sta la parte d’interesse dell’interpello) il sostituto non dovrà corrispondere sanzioni in applicazione dell’art. 6 D.Lgs. 472/1997 che esclude la responsabilità quando l’errore non è determinato da colpa.
Se quindi il contribuente istante può dimostrare di non aver in alcun modo potuto verificare l’esistenza dei requisiti per l’accesso al forfettario dell’altro contribuente, è esonerato da sanzioni per il ritardato versamento delle relative ritenute.