Capita sempre più spesso che un soggetto italiano riceva un ordine di merce che andrà però spedita ad altro soggetto, fuori dal territorio dell’Unione Europea.
Questo tipo di operazioni, chiamate “esportazioni dirette”, sono disciplinate dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. 633/72 che consente, in alcuni casi, di renderle non imponibili ai fini dell’Iva. In particolare detto art. 8 prevede la non imponibilità al verificarsi congiunto dei seguenti requisiti:
- trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento del bene tra un soggetto passivo IVA e un altro soggetto passivo IVA?
- trasferimento ''fisico'' dei beni fuori del territorio dell'UE?
- trasporto e/o spedizione di beni ''a cura o a nome del cedente''.
Con risposta ad interpello n. 283/2023 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’importanza che il trasporto/spedizione avvenga a cura o a nome del cedente. Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto:
- un soggetto passivo IVA italiano, identificato come A, acquista da altro soggetto passivo IVA italiano, identificato come B, una partita di merce affinché questa venga spedita ad un cliente di A, identificato come C, residente in stato extra UE;
- l’operazione, senza l’intervento dell’art. 8, comma 1, lett. a), prevederebbe che B emettesse una fattura con Iva ad A, il quale poi emetterebbe fattura non imponibile a C. Questo tipo di operazione, però, comporterebbe per A l’accumulo di un importante credito IVA;
- al fine di evitare questo, la normativa consente che B emetta fattura non imponibile ad A, il quale a sua volta emetterà fattura non imponibile a C;
- la condizione essenziale affinché ciò avvenga è che A non venga mai in possesso dei beni, e che l’intera operazione venga curata da B con trasporto diretto da parte di quest’ultimo o da parte di vettori incaricati da quest’ultimo;
- questo è l’unico modo affinché B possa essere sicuro che i beni escano dal territorio dell’UE, non entrando mai nella disponibilità di A, il quale potrebbe poi non esportarli e cederli in Italia non avendo scontato l’Iva.
È quindi estremamente importante, quando si impostano operazioni triangolari all’esportazione, chiarire contrattualmente e soprattutto fattivamente che il trasporto/spedizione avvenga da parte del cedente o a sua cura, pena il vedersi chiedere il recupero dell’Iva illegittimamente non applicata.