È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 48/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. Decreto Lavoro) che, tra le altre cose, introduce tre nuovi incentivi sulle assunzioni di lavoratori dipendenti.
Incentivi ai datori di lavoro che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione
Il Decreto Lavoro riforma la normativa di sostegno al reddito, sostituendo il reddito di cittadinanza con l’assegno di inclusione, destinato esclusivamente ai nuclei familiari “fragili”.
Parallelamente viene introdotto un incentivo ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.
L’incentivo, riconosciuto per un periodo di 12 mesi, consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l’incentivo scende al 50% nel limite massimo di 4.000 euro.
Analogamente ai beneficiari dell’assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.
Incentivi all’occupazione giovanile
Al fine di sostenere l'occupazione giovanile, il Decreto Lavoro riconosce ai datori di lavoro un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1.06.2023 e fino al 31.12.2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
L’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni, comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.
Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità
Il Decreto Lavoro istituisce un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli Enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e delle ONLUS, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della L. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1.08.2022 e il 31.12.2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Le modalità applicative del contributo verranno stabilite con apposito decreto.