Con risposta ad istanza di interpello n. 332/2023, l’Agenzia delle Entrate dà una duplice possibilità ai beneficiari del super sismabonus che non hanno presentato la comunicazione di cessione/sconto entro il 31 marzo 2023 e che, al contempo, devono correggere un’asseverazione tardiva di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (il cosiddetto “Allegato B” che andrebbe presentato assieme al titolo edilizio).
È opportuno ricordare che, secondo l’Agenzia delle Entrate, la mancata comunicazione dell’Allegato B in uno con il titolo edilizio, costituisce causa di decadenza del sismabonus, sia in versione “super” che in versione “acquisti”, in quanto considerata violazione non meramente formale.
L’Agenzia delle Entrate conferma però che detto errore può essere sanato attraverso la cosiddetta remissione in bonis, la quale prevede che chi omette una comunicazione/dichiarazione, se ha i requisiti sostanziali previsti dalle norme di riferimento e provvede ad effettuarla entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, può sanare la mancanza pagando una sanzione di 250 euro.
Questa tipologia di remissione in bonis si aggiunge a quella già prevista per chi non ha comunicato la cessione/sconto entro il 31 marzo 2023 ma, alternativamente:
- aveva un accordo di cessione o una fattura riportante lo sconto con data precedente al 31 marzo 2023
- per le sole cessioni effettuate verso intermediari finanziari, anche in assenza di accordo preventivo provveda a formalizzare lo stesso entro il 30 novembre 2023.
Anche in questi casi, pagando 250 euro è possibile trasmettere la comunicazione anche successivamente alla scadenza prevista del 31 marzo 2023.
Da qui la possibilità di doppia remissione per chi abbia dimenticato sia di effettuare la comunicazione sia di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessione/sconto del credito. Bastano 500 euro per sanare, in un colpo solo, ben due violazioni rilevanti ai sensi della normativa.
Il paradosso è che la remissione prevista per l’Allegato B non è fruibile nel caso in cui sia già stata presentata la comunicazione di cessione/sconto o sia stato fruito il credito in dichiarazione dei redditi.
Quindi chi ha inviato la comunicazione di cessione/sconto nei termini ma ha dimenticato l’Allegato B non potrà fruire della remissione. Chi è stato doppiamente inadempiente verrà doppiamente premiato.