Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sud (D.L. 124/2023), in un’ottica di rilancio dell’economia delle regioni del Sud Italia, è stata istituita la nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) che comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Per ZES si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio d'attività economiche ed imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che s'insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti ed alle attività di sviluppo d'impresa.
Tra le norme agevolative connesse all’istituzione della ZES unica è previsto, per il solo anno 2024, uno speciale credito d’imposta che ricalca quello per il Mezzogiorno ma con alcune specificità.
Il credito spetta alle imprese che effettuano:
- l’acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature
- l’acquisizione di terreni
- l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali
da destinare a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno elencate in precedenza. La novità sta quindi nell’inserimento dei terreni e degli immobili nel perimetro del credito d’imposta.
Gli investimenti agevolabili devono da parte di un progetto d'investimento iniziale e il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Deve comunque trattarsi sempre di beni nuovi.
Il credito in questione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applicherà, inoltre, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.
Il credito d'imposta in commento è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso d'investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti d'investimento d'importo inferiore a 200.000 euro.
Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.
Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.