Continuano le previsioni normative che, in un modo o nell’altro, penalizzano chi ha scelto di avvalersi delle agevolazioni fiscali collegate al c.d. Superbonus.
Con una modifica prevista dalla legge di bilancio 2024 viene infatti inasprita l’imposizione sugli immobili oggetto di interventi Superbonus in caso di successiva cessione.
La plusvalenza sui beni oggetto di interventi, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, viene tassata come reddito diverso, con esclusione dei soli immobili acquisiti per successione e di quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.
Fondamentalmente, rispetto al regime ordinario, si prolunga il periodo di assoggettamento ad imposizione delle plusvalenze da 5 a 10 anni e, dal tenore della norma, questa penalizzazione sarà applicata indipendentemente dalla percentuale di Superbonus di cui beneficiato, quindi non solo per il 110% ma anche per il 90%, il 70% o il 65%.
Una seconda penalizzazione riguarda il criterio di determinazione della plusvalenza.
Normalmente detta plusvalenza viene determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo. Quindi se dall’acquisto del bene al momento della vendita ho effettuato, ad esempio, delle spese di ristrutturazione, tali spese si sommano al prezzo d’acquisto riducendo così l’importo della plusvalenza.
Per gli interventi Superbonus tale regola è parzialmente modificata. In particolare:
- se al momento della vendita gli interventi Superbonus si sono conclusi da non più di 5 anni, si sia usufruito dell’incentivo nella misura del 110% e si siano esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi al fine di diminuire l’importo della plusvalenza
- se al momento della vendita gli interventi Superbonus si sono conclusi da più di 5 anni, si sia usufruito dell’incentivo nella misura del 110% e si siano esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, si tiene conto delle spese relative a tali interventi solo per un 50% al fine di diminuire l’importo della plusvalenza.
In ogni caso alle plusvalenze realizzate è sempre applicabile l’imposta sostitutiva del 26%.