Molte le novità apportate al comparto della dichiarazione dei redditi dal Decreto Adempimenti, alcune ad applicazione immediata e altre che vedremo operative solo l’anno prossimo. Vediamo le principali novità.
Scadenza dei versamenti delle imposte
Una modifica che si applicherà a partire dalla dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo riguarda la rateizzazione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Fino ad oggi il pagamento rateale del saldo e dell’acconto dovuti a giugno doveva essere oggetto di apposita opzione in sede di dichiarazione. Dalla dichiarazione dell’anno prossimo, invece, tale possibilità è riconosciuta in automatico, senza bisogno di alcuna opzione, con pagamenti in scadenza il 16 di ciascun mese.
Viene inoltre incrementato il numero di rate possibili. Se oggi, infatti, si poteva rateizzare le somme fino al 16 novembre, dall’anno prossimo la rateizzazione si potrà spingere fino al 16 dicembre, fermo restando però l’obbligo di pagare il secondo acconto al 30 novembre e quindi con un possibile ingorgo di rate negli ultimi due mesi dell’anno.
Soglia dei versamenti minimi Iva e ritenute
Partirà già dal 2024 la novità riguardante i versamenti minimi.
Per le liquidazioni Iva periodiche la soglia del versamento minimo passa da Euro 25,82 a Euro 100,00. Quindi se il debito Iva è inferiore a detta soglia, il pagamento potrà essere rimandato alla liquidazione Iva successiva, ma comunque entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Analogo incremento delle soglie è previsto per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo per le quali, in caso di mancato superamento del limite, si potrà spostare il versamento al mese successivo, ma comunque entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
Parte dal 2024 anche la revisione dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con effetto da quest’anno vengono accorciati i termini di presentazione, secondo lo schema che segue:
- le persone fisiche e le società o le associazioni, ovvero le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, presentano la dichiarazione:
- per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 05 ed il 30.06 ovvero
- in via telematica entro il 30.09 (rispetto al precedente 30.11) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- i soggetti all'Ires presentano la dichiarazione in via telematica, entro l’ultimo giorno del 9° mese (in precedenza entro l'ultimo giorno dell’11° mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Dal 2025 questi termini vengono ulteriormente modificati come segue:
- le persone fisiche presentano la dichiarazione:
- per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1.04 ed il 30.06 ovvero
- in via telematica tra il 1.04 e il 30.09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- le società o le associazioni di cui all'art. 5 Tuir (società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti), presentano la dichiarazione in via telematica tra il 1.04 e il 30.09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- i soggetti all'Ires presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 1.04 dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;