Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 13/2024, sono stati definiti i contorni del c.d. concordato preventivo biennale, un istituto che consentirà di pre-concordare il reddito imponibile per un biennio, sganciandolo dalle risultanze contabili.
Soggetti ammessi
Possono accedere al concordato preventivo biennale gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni:
- che applicano gli ISA, in questo caso per il biennio 2024-2025
- oppure, che aderiscono al regime forfetario, in questo sperimentalmente solo per l’anno 2024
Soggetti ISA
Per i soggetti ISA, l’accesso è consentito solo se, nel periodo d’imposta precedente, non hanno debiti tributari o hanno estinto quelli tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (salvo eventuali sospensioni o rateazioni in corso).
Sono comunque esclusi:
- i soggetti che hanno omesso la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti
- sono stati condannati per:
- reati tributari
- false comunicazioni sociali
- riciclaggio
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- autoriciclaggio
commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti l’applicazione del concordato
Contribuenti in regime forfetario
Per il solo anno 2024, in via sperimentale, l’accesso al concordato preventivo biennale è ammesso anche per i soggetti in regime forfetario.
Sono esclusi:
- I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del concordato
- I contribuenti che rientrano tra una delle cause di esclusione previste per i Soggetti ISA (debiti tributari, omissioni dichiarative o condanne per i già riportati reati)
Accesso al concordato
A seguito della trasmissione di alcuni dati, attraverso programmi informatici che verranno messi a disposizione entro il 15 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta di concordato, cioè un reddito imponibile predeterminato per gli anni d’imposta 2024 e 2025 sul quale si applicherà l’imposizione.
L’adesione alla proposta dovrà essere effettuata, per il 2024, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (15 ottobre 2024) mentre a regime la scelta andrà effettuata entro il termine per ile versamento delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Effetti del concordato
Il concordato, come detto, produce l’effetto di predeterminare il reddito imponibile ai fini delle imposte dei redditi e Iva, per il biennio 2024-2025.
Il concordato non ha effetti ai fini Iva e non comporta il venir meno degli adempimenti contabili e dichiarativi, che rimangono inalterati.
Inoltre, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 Dpr 600/1973 non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza. La limitazione riguarda i soli accertamenti di tipo presuntivo limitatamente al reddito di impresa e di lavoro autonomo. Non sono, pertanto, precluse attività di controllo mirante a verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti oppure relativi ad imposte diverse da quelle sui redditi derivati dagli esercizi di impresa e lavoro autonomo
Decadenza dal concordato
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi se:
- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle ipotesi previste tra le cause di esclusione ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, c. 2 (presenza di debiti tributari);
- è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatico dell’Agenzia delle Entrate.
Sono di non lieve entità:
- le violazioni constatate che integrano reati tributari relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai 3 precedenti all'ammissione all'istituto;
- la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
- le seguenti violazioni, relative agli anni oggetto del concordato:
- omessa dichiarazione dei redditi e dell’Irap omessa dichiarazione del sostituto d’imposta e omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale;
- mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
- omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione