Colf e badanti: dal decreto PNRR arriva un esonero contributivo

Nell’ambito del decreto PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024, è stato introdotto un esonero contributivo specifico per l’assunzione di colf e badanti.

Il decreto prevede infatti che, a decorrere dall’1 aprile 2024 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani di età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari di indennità di accompagnamento, viene riconosciuto per un massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

Detto esonero viene riconosciuto per un importo massimo di 3.000 euro su base annua.

Per poter beneficiare dell’esonero è però necessario che il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria in corso di validità, non superiore a 6.000 euro. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di   cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del D.P.R. n. 1403/1971 e, più precisamente:

  1. assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
  2. assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
  3. assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
  4. prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
  5. prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.
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