Sin dal 2020, le imprese che affidano in appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o con rapporti negoziali, lo svolgimento di attività con prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, sono soggette a particolari obblighi qualora l’appalto superi l’importo complessivo annuo di € 200.000.
In questi casi i committenti sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice e alle eventuali subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento di ritenute dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto e/o subappalto.
Ogni impresa appaltatrice e/o subappaltatrice ha poi l’obbligo di effettuare il versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti con distinte deleghe per ciascun committente, e senza potersi avvalersi dell’istituto della compensazione.
Al fine di consentire al committente la verifica del rispetto dell’obbligo, entro 5 giorni lavorativi dal versamento le imprese appaltatrici/subappaltatrici trasmettono al committente – e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice – le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Qualora il committente rilevi la mancata trasmissione di cui sopra o l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto alla documentazione trasmessa, egli deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai
dati risultanti dalla documentazione trasmessa dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. Qualora non ottemperi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice/subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle imprese appaltatrici/subappaltatrici che comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per l’invio delle deleghe al committente, dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.