Bonus edilizi: dal “taglia crediti” un’ulteriore stretta in sede di conversione

La conversione in legge del Decreto agevolazioni fiscali n. 39/2024, detto anche “taglia crediti”, conferma la stretta sull’utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi.

Banche e intermediari finanziari

Una parte della stretta riguarda le banche e gli altri intermediari finanziari (ma che avrà ovvie ripercussioni anche sulle possibilità che questi soggetti accettino le residue cessioni di crediti da bonus edilizi).

Per detti soggetti non sarà più consentita la compensazione dei crediti d’imposta, derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, con:

  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
  • premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Inoltre, qualora l’acquisto del credito da parte della banca o dell’intermediario finanziario sia avvenuto ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a partire dall’anno 2025 il credito residuo viene spalmato in 6 rate annuali di pari importo in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti e tali rate non possono essere cedute ad altri soggetti o ulteriormente ripartite. Per evitare la tagliola, banche e intermediari finanziari dovranno inviare un’apposita comunicazione entro il 31.12.2024, attestando tale circostanza.

Stop alla cessione delle rate residue

Mentre viene confermata, per gli interventi effettuati dal 2024, la spalmatura in dieci anni per superbonus, sismabonus (anche acquisti) e bonus barriere architettoniche, il decreto di conversione introduce una tagliola che tocca la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni derivanti da spese per i seguenti interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Quindi per chi ha optato per l’utilizzo in detrazione anche di una sola rata dei bonus, è preclusa la cessione delle rate successive, rendendo quindi possibile solo l’utilizzo in dichiarazione (sempre che vi sia capienza).

Riduzione della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici

Per gli interventi classici di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici, per i quali la detrazione spetta nella misura del 50%, viene prevista una riduzione della stessa al 30%, a partire dall’1.1.2028 e fino al 31.12.2033.

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