Il c.d. “Decreto Omnibus” (D.Lgs. 113/2024) ha esteso il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, aprendo una nuova finestra per il periodo dal 10/08/2024 al 15/11/2024. Il credito era stato infatti introdotto nel periodo Covid per gli investimenti effettuati dall’1/7/2020 al 31/12/2020 e aveva poi ricevuto tre proroghe: per tutto il 2021, per il primo trimestre 2022 e per il primo trimestre 2023. Questa rappresenta quindi la quarta proroga dell’incentivo.
Il credito d’imposta è rivolto a:
- imprese
- lavoratori autonomi
- enti non commerciali
e si calcola sulle spese in campagne pubblicitarie a favore delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, o di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
I soggetti riceventi la sponsorizzazione non devono essere in regime 398/1991.
Per fruire del credito:
- l’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
- l’investimento deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2023 (nel caso degli investimenti 2024), e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
- le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche interessate devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
L’importo del credito d’imposta è pari al 50% della spesa ed è subordinato alla presentazione di apposita domanda al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite apposta piattaforma online.