Si riducono le sanzioni per mancato versamento di contributi previdenziali

In sede di conversione del Decreto Legge PNRR, è stata introdotta una norma che riduce le sanzioni civili in caso di omissione ed evasione contributiva.

Sino ad oggi, la normativa prevedeva le seguenti sanzioni:

  • in caso di omissione contributiva – cioè di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie – una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 5,5 punti percentuali e con un massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;
  • in caso di evasione contributiva – cioè di contributi dovuti a seguito di registrazioni o denunce obbligatori omesse – una sanzione civile pari al 30% con un massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;

Nel caso in cui si sia omesso il versamento dei contributi, infatti, e si provveda al pagamento del dovuto entro 120 giorni e in un’unica soluzione, l’unica maggiorazione applicabile sarà quella del tasso ufficiale di riferimento (TUR) pari al 4,25%, mentre non si applicherà più l’ulteriore maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione passa quindi dal 9,75% al 4,5%.

Anche in caso di evasione contributiva vi è una riduzione delle sanzioni. In caso di autodenuncia da parte del contribuente – ovviamente prima di contestazione o richieste da parte degli enti impositori - e di pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla stessa denuncia, la sanzione civile passa dal 30% in ragione d’anno, con un massimo del 60% dei contributi dovuti, al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali. Ma la novità riguarda l’introduzione della previsione per cui il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia e il fatto che, in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione agevolata è subordinata al versamento della prima rata.

Infine, qualora sia l’ente impositore – d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive – a contestare il dovuto, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, la sanzione civile viene ridotta del 50%.

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