È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 132/2024 che fissa le modalità di presentazione della domanda per la c.d. patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Non si tratta quindi solo delle imprese edili in senso stretto ma di chiunque operi fisicamente in un cantiere (es. impiantisti, pittori, falegnami, ecc.). Sono soggette ad obbligo anche le imprese individuali senza lavoratori.
La domanda per attivare la patente a punti andrà presentata per il tramite dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire dal 1° ottobre 2024. L’Ispettorato, una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati sulla base della documentazione prodotta, rilascia la patente in formato digitale con un punteggio di partenza di 30 punti, incrementabili fino a 100.
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione, mentre saranno oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- gli adempimenti formativi;
- il possesso del DVR;
- la designazione dell’RSPP.
Posto che la patente a punti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024, ma che il procedimento di rilascio richiederà del tempo, le imprese e i lavoratori autonomi interessati possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti richiesti, trasmettendola via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. L’autocertificazione ha valore fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda di rilascio della patente entro la medesima data.
Una volta rilasciata, la patente può subire decurtazione a seguito di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dell’azienda. Una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, consente esclusivamente il completamento di attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando però i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
Un’impresa o un lavoratore autonomo presenti su un cantiere che non abbia la patente a punti o che abbia una patente con meno di 15 punti, vengono puniti con una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, e comunque non inferiore a 6.000 euro. Al verificarsi di infortuni mortali del lavoratore o infortuni da cui derivi un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato può sospendere la patente fino a 12 mesi.
I punti possono essere incrementati, previa valutazione di un’apposita commissione territoriale, dopo che vengono attuati adempimenti formativi e/o investimenti in materia di salute e sicurezza.