Con DPCM del 17 settembre 2024 viene data attuazione all’obbligo, introdotto con il D.L. 39/2024, di comunicare i dati relativi ai seguenti interventi edilizi superbonus:
- soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
La comunicazione riguarda quindi chi ha interventi ancora in corso alla data del 31 dicembre 2023 o che hanno iniziato i lavori a partire dal 1° gennaio 2024.
La comunicazione dovrà contenere:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 fino al 30 marzo 2024;
- l’ammontare delle spese che si prevede verranno sostenute dopo il 30 marzo 2024, sia nell’anno 2024 che nell’anno 2025
- le percentuali di detrazione spettanti per le suddette spese.
Le comunicazioni andranno effettuate:
- per gli interventi superecobonus, per il tramite del Portale ENEA e a cura dei tecnici che redigono l’asseverazione per gli interventi eco. La comunicazione riguarda le asseverazioni successive al 26 settembre e dovrà essere parte integrante della stessa asseverazione;
- per gli interventi supersismabonus, per il tramite del Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche, a cura dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.
Le suddette comunicazioni andranno effettuate:
- per il superecobonus, entro i medesimi termini per i quali è previsto l’invio dell’asseverazione ENEA, posto che la comunicazione ne è parte integrante;
- per il supersismabonus:
- entro il 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro l’1 ottobre 2024;
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
Il mancato invio della comunicazione è sottoposto a conseguenze in alcuni casi pesantissime. Infatti:
- per gli interventi per i quali il titolo abilitativo è stato chiesto entro il 29 marzo 2024, la sanzione è pecuniaria ed è pari a 10.000 euro;
- per gli interventi successivi, la sanzione è la totale decadenza dall’agevolazione.