Riscossione: novità per le dilazioni dal 2025

Con il Decreto di riforma della riscossione arriva una novità per le richieste di rateizzazione presentate ad Agenzia delle Entrate Riscossione a partire dal 2025.

Per i contribuenti che semplicemente dichiareranno (anche senza documentarlo) di essere in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica finanziaria, per i ruoli di importo inferiore o pari a € 120.000 il numero massimo di rate mensili concedibili passa da 72 a:

  • 84 per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
  • 96 per le richieste presentante negli anni 2027 e 2028
  • 108 per le richieste presentate a decorrere dal 2029.

Qualora invece la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria venga documentata, le rate concedibili saranno le seguenti:

  • 120 rate se l’importo del ruolo è superiore a € 120.000
  • se l’importo del ruolo non è superiore a € 120.000:
    • da 85 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
    • da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
    • da 109 a 120 rate mensili per le richieste presentate dal 2029.

Ai fini della documentazione della temporanea situazione di difficoltà andrà verificato:

  1. per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l’Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  2. per gli altri soggetti, l'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Si è comunque in attesa di un decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri e sono altresì individuati:

  1. particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
  2. specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti cui non possibile applicare i parametri dell’indice di liquidità e del rapporto tra il debito e il valore della produzione
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