A ormai 4 anni dall’approvazione della normativa sul superbonus, rimangono tuttora punti oscuri tanto dal dover ricorrere ad un’interrogazione parlamentare per chiarirli.
In particolar modo la questione alla base dell’interrogazione verte sulla corretta metodologia di calcolo dello stato di avanzamento lavori (SAL) in quanto la normativa, sin dall’inizio, consente la cessione del credito o lo sconto in fattura:
- per un massimo di due SAL;
- con ogni SAL che deve raggiungere almeno il 30% dell’intervento totale.
Nello specifico veniva richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze se la mera fornitura di materiali potesse essere inserita nel calcolo dei SAL.
La risposta è stata negativa. Secondo il Ministero nei SAL possono essere considerate esclusivamente le prestazioni effettivamente realizzate e verificabili nel cantiere.
A supporto di questa interpretazione anche la previsione del Decreto Asseverazioni che, nel dettare la disciplina per le asseverazioni tecniche, fa esplicito riferimento ai lavori "realizzati", escludendo quindi dal computo le mere forniture di materiali, anche se già presenti in cantiere e regolarmente fatturate e pagate.
In vista della scadenza del 31 dicembre, che comporterà il passaggio dell’aliquota superbonus dal 70% al 65% (per i soli lavori già in corso), data la necessità di completare i SAL se si vuole beneficiare della cessione o dello sconto, è opportuno di dotarsi della documentazione necessaria ad attestare il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori con esclusione delle forniture di materiali.