Enti associativi: slitta il nuovo regime di esenzione Iva

Tra le tante proroghe dell’omonimo decreto, una farà particolarmente felici gli enti associativi. Slitta di un anno – dall’1.1.2025 all’1.1.2026 - l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione Iva per le attività svolte dagli enti associativi non profit.

Il regime di esenzione Iva per gli enti associativi nasce con l’intento di sostituire l’attuale esclusione dall’ambito di applicazione dell’Iva di molte attività di cessione di beni o prestazioni di servizi, facendole diventare in alcuni casi esenti e in altre imponibili.

Questo comporterà degli ulteriori adempimenti a carico degli enti associativi, facendo scattare l’obbligo di apertura della partita iva, di fatturazione elettronica, di registrazione delle operazioni, di presentazione delle liquidazioni periodiche Iva e della dichiarazione Iva.

Passeranno nel regime di esenzione, ad esempio:

  • le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziai, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona
  • le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate al loro esclusivo profitto
  • la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli indigenti da parte di associazioni di promozione sociale

Passeranno invece nel regime di imponibilità, ad esempio:

  • le prestazioni di servizi effettuate a soci non in conformità delle finalità istituzionali
  • le cessioni di beni non strettamente connesse alle prestazioni di servizi conformi alle finalità istituzionali
  • le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a non soci in conformità delle finalità istituzionali
  • le cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche in conformità alle finalità istituzionali
  • la cessione di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, effettuate prevalentemente ai propri associati
  • la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci e non soci da parte degli enti associativi

Dal punto di vista operativo, le alternative di fronte agli enti associativi saranno:

  • di aderire all’obbligo senza adottare particolari contromisure
  • di aderire al regime speciale ex l. 389/1991 (finchè, per alcuni enti, sarà ancora possibile) con una parziale semplificazione degli adempimenti rispetto al regime iva ordinario
  • scegliere la c.d. dispensa dagli adempimenti, possibile solo se si pongono in essere esclusivamente operazioni esenti, con l’esonero dall’obbligo di fatturazione
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