Dal 2025 la rivalutazione di quote di partecipazione e terreni va a regime

Dopo molteplici anni in cui la misura veniva prorogata di anno in anno, la legge di bilancio 2025 rende permanente la possibilità di rivalutazione di quote di partecipazione e terreni

Le modalità di accesso sono pressoché invariate, in quanto la disposizione consente sempre la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva. La data di riferimento per il possesso di terreni o partecipazioni è il primo gennaio di ogni anno.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa;
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate;
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale;
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 novembre dell’anno di riferimento da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni non quotate, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio;
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio;
  • per le partecipazioni quotate è possibile usare come base imponibile ma media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente.

Il costo della perizia è a carico del contribuente ma può essere dedotto dalla plusvalenza realizzata in caso di vendita futura del bene, purché questa superi il valore asseverato nella perizia stessa.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’18% (in luogo del precedente 16%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 novembre dell’anno in cui si effettua la rivalutazione e le altre due rate da versarsi entro il 30 novembre dei due anni successivi, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Il calcolo per comprendere quale sia l’alternativa più favorevole non è semplice. Per i terreni edificabili occorre valutare caso per caso, in quanto, in base agli articoli 17, c. 1 e 68, c. 2 Tuir la plusvalenza è soggetta a tassazione separata e il costo iniziale può essere incrementato con l’indice Istat. Per le partecipazioni, invece, il confronto deve essere effettuato tra il 26% di imposta ordinaria applicata sul plusvalore e il 18% di imposta sostitutiva calcolata sul valore di mercato del bene. Il punto di equilibrio si trova quando la plusvalenza è pari al 225% del costo fiscalmente riconosciuto. Devono essere però considerati – per i terreni e le partecipazioni non negoziate – i costi di perizia, che, se a carico del contribuente (e non accollati alla società partecipata che li deduce in 5 anni), sono a loro volta defalcabili dalla plusvalenza ove questa sia maggiore di quella latente espressa dal valore asseverato.

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

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