La Legge di Bilancio 2025 interviene estendendo fino al 2026 la c.d. “maxi-deduzione per i costi del personale”, un’agevolazione inizialmente prevista per il 2024 e che maggiora la deduzione dei costi del personale in caso di assunzioni effettuate in ogni singolo anno. Rivediamo assieme i contenuti dell’agevolazione, anche in vista dell’applicazione in sede di redazione della prossima dichiarazione dei redditi.
Soggetti beneficiari
L’agevolazione è applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni. Per gli enti non commerciali, l’agevolazione spetta solo per i lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale.
L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Presupposti oggettivi
Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine di ogni esercizio, rispetto all’esercizio precedente, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.
Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e nel calcolo dell’incremento/decremento occupazionale:
- non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta di riferimento, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta di riferimento; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
- nei casi di cui al punto precedente, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo di d’imposta di riferimento rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
- non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
- non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
- si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta di riferimento;
- i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
- i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
Calcolo della deduzione
La norma prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:
- il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
- l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio precedente
E’ previsto un ulteriore incremento della deduzione, pari al 10% per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.