Proroga del secondo acconto Irpef 2023: una misura non per tutti.

Con il Decreto-legge collegato alla Legge di Bilancio arriva, per il solo 2023, una minirivoluzione per il secondo acconto Irpef in scadenza il 30 novembre. In particolare, si tratta di uno slittamento della data di pagamento che, come vedremo, subisce limitazioni che rischiano di complicare la vita di contribuenti e consulenti.

In primo luogo, la misura si applica:

  • soltanto ai contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva. Restano quindi esclusi i contribuenti senza partita Iva e le società;
  • di questi contribuenti, solo coloro che nell’anno 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro potranno beneficiare della proroga.

Per tutti questi soggetti è possibile:

  • optare per lo spostamento dell’acconto dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024;
  • scegliere se pagare l’intero acconto al 16 gennaio 2024 in un’unica soluzione o optare per il pagamento in cinque rate mensili a partire dalla medesima data e sino al 16 maggio 2024.

Oltre alle limitazioni soggettive, però, la norma prevede anche una limitazione oggettiva su ciò che potrà essere pagato al 16 gennaio. La norma infatti esclude dalla proroga:

  • i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale;
  • i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata.

Ciò significa che per questi soggetti, la parte contributiva dovrà comunque essere versata il 30 novembre 2023, complicando quindi di molto quella che avrebbe dovuto essere un’agevolazione per il contribuente.

Proroga del versamento del secondo acconto per imposte sui redditi e Irap

Il Decreto Ristori quater, intervenendo fuori tempo massimo, introduce alcune proroghe dei versamenti dell’acconto per imposte sui redditi e Irap in scadenza al 30 novembre.

Proroga generalizzata

La prima proroga investe tutti i contribuenti, concedendo una breve proroga dalla scadenza naturale, il 30 novembre, al 10 dicembre.

Proroga al 30 aprile 2021 per soggetti ISA

I contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) beneficiavano già della proroga al 30 aprile 2021, che viene qui riconfermata, se, in alternativa:

  • nel primo semestre dell’anno 2020 hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” oppure che, nel contempo, esercitano nelle c.d. “zone rosse” una delle attività sospese o limitate per la pandemia, di cui agli allegati 1 e 2 dei precedenti Decreti Ristori.

Proroga per diminuzione del fatturato

Una delle novità del Decreto Ristori quater è l’estensione della proroga al 30 aprile 2021 anche per imprese e professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga per le zone a rischio

Altra estensione operata dal Decreto Ristori quater riguarda imprese e professionisti che, a prescindere dai requisiti relativi a ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 e hanno domicilio fiscale nelle zone rosse o, per i soli esercenti attività di ristorazione, nelle zone arancioni.

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