CON IL 2020 PROROGATO IL BONUS FIERE

Con l’art. 1, comma 300, della legge di bilancio viene prorogato, anche per il 2020, il credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere (c.d. “bonus fiere”).

Il credito d’imposta, nella misura del 30% e fino ad un massimo di 60.000 euro annui, è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero e per le seguenti tipologie di spesa:

  • spese per l’affitto degli spazi espositivi;
  • spese per l’allestimento degli spazi espositivi;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione alla fiera.

Il credito, riconosciuto nei limiti de minimis, è utilizzabile in compensazione e va ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Si è comunque ancora in attesa delle disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a:

  1. a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell’ambito di quelle citate;
  2. b) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti previsti;
  3. c) l’elenco delle manifestazioni fieristiche per cui è ammesso il credito d’imposta;
  4. d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimi dei crediti d’imposta.
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IL PUNTO DELLE AGEVOLAZIONI SULLE ASSUNZIONI PER IL 2020

A seguito delle ultime modifiche apportate dalla legge di bilancio vediamo gli sgravi a disposizione dei datori di lavoro per le assunzioni da effettuarsi nell’anno 2020.

Apprendistato di primo livello

Per le imprese fino a nove addetti è previsto uno sgravio previdenziale del 100% per i primi tre anni di contratto per le assunzioni di giovani dai 15 ai 25 anni di età, effettuate nell’anno 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Assunzione di under 35

In caso di assunzione a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di un giovane under 35 spetta una decontribuzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi. L’incentivo è previsto in maniera stabile, ma dal 2021 l’età dell’assumendo scenderà da 35 a 30 anni.

Assunzione di under 35 al Sud

Nelle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 o di soggetti con almeno 35 anni di età ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, al datore di lavoro spetta un esonero contributivo previdenziale del 100% fino al massimale di 8.060 euro su base annua.

Assunzione di giovani laureati o dottori di ricerca eccellenti

In caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30 in possesso di laurea magistrale ottenuta nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2018 al 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode, il datore di lavoro avrà un esonero contributivo pari al, nel limite massimo di 8.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Per beneficiare dello sgravio il neolaureato dovrà aver conseguito la laurea entro la durata legale del corso di studi, presso un’università statale o non statale legalmente riconosciuta, con una media ponderata non inferiore a 108/110. La medesima agevolazione si applica anche ai dottorati di ricerca ottenuti nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2018 al 30 giugno 2019 presso un’università statale o non statale legalmente riconosciuta. L’agevolazione in questo caso si applica agli under 34.

Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, in casi di nuova iscrizione alla previdenza agricola nel corso del 2020, possono fruire dell’esonero del 100% del versamento dei contributi INPS, per un periodo massimo di 24 mesi. L’esonero non può essere cumulato con altri sgravi o riduzioni delle aliquote di finanziamento e viene erogato nei limiti del de minimis.

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BONUS BEBE’ E BONUS ASILI NIDO

Il bonus per i nuovi nati, agevolazione già presente negli anni passati, viene ulteriormente estesa nell’anno 2020 grazie alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020. Vediamo le modifiche più importanti.

La prima modifica riguarda l’estensione della platea dei beneficiari.

Per i figli nati o adottati dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il bonus spetta infatti a tutte le famiglie, e non solo a quelle con ISEE fino a 25.000 euro, secondo la seguente modulazione:

  • bonus di 1.920 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 7.000 euro annui
  • bonus di 1.440 euro per i nuclei familiari con ISEE da 7.001 euro a 40.000 euro annui
  • bonus di 960 euro per i nuclei familiari con ISEE superiori a 40.000 euro annui

In caso di figlio successivo al primo nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo del bonus è aumentato del 20%. Si attendono ora i chiarimenti dell'INPS sui requisiti, importi mensili e maggiorati e sulle modalità di accesso all’assegno di natalità per il 2020.

Ad essere potenziato è anche il c.d. “bonus asili nido”, introdotto nel 2016 per le famiglie che sostengono rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus viene erogato dall’INPS al genitore, residente in Italia, che sia cittadino italiano o UE o sia in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’UE o di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’UE o abbia lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Il bonus viene pagato mensilmente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata e nei limiti di questa, e non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza degli asili nido. In caso di contributo per forme di assistenza domiciliare il bonus viene invece erogato in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente a seguito di presentazione di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti, per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Cosa cambia con la legge di bilancio 2020?

Il bonus viene esteso a tutte le famiglie e senza limiti di reddito e aumentano aumenta gli importi massimi su base annua erogabili dall’INPS.

In particolare il contributo viene erogato su base ISEE secondo la seguente scala:

  • bonus di 3.000 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro
  • bonus di 2.500 euro per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro
  • bonus di 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE oltre 40.000 euro
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SI ALLA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO MA SALTA QUELLA SUI NEGOZI

Un 2020 dal sapore dolceamaro per il comparto delle locazioni.

Il dolce viene dalla conferma dell’aliquota del 10% per le locazioni a canone concordato, che da temporanea (doveva applicarsi solo fino al 2019, in luogo dell’aliquota base del 15%) diventa a regime e si applica:

  • ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato)
  • relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

Si ricorda che l’aliquota della cedolare secca da applicare agli affitti a canone libero è, e rimane, pari al 21%.

L’amaro viene, invece, dalla mancata conferma della cedolare secca per la locazione degli immobili commerciali di categoria catastale C/1 e di estensione inferiore ai 600 mq. Detta agevolazione rimane quindi confinata ai contratti stipulati nell’anno 2019, ma non viene riproposta anche per l’anno 2020.

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DAL 2020 NIENTE PIU’ ESENZIONE IVA PER LE SCUOLE GUIDA

Con il Decreto fiscale viene finalmente risolta la questione dell’esenzione Iva per le scuole guida, scatenata dalle decisioni della Corte di giustizia UE che hanno di fatto escluso l’esenzione Iva per l’attività di formazione relativa al rilascio di patenti B e C1.

A inizio settembre, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva annunciato la necessità di allinearsi alla posizione della Corte di Giustizia in maniera retroattiva, con l’obbligo di versare l’Iva per tutti gli anni ancora oggetto di accertamento. Un’interpretazione folle che avrebbe costretto le autoscuole a richiedere il pagamento dell’Iva a soggetti con i quali probabilmente non esistevano neanche più rapporti o, più verosimilmente, a versare l’Iva di tasca propria.

Con la norma di cui all’art. 32 del Decreto viene posto ordine alla questione, confermando l’eliminazione dell’esenzione Iva (e quindi l’introduzione del regime di imponibilità) per le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti B e C1, ma disponendo che la norma si applica a partire dal 2020.

Lo stesso Decreto elimina inoltre l’esenzione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole e finalizzate al conseguimento della patente, rendendo quindi obbligatoria la certificazione, ma facendo slittare l’obbligo di utilizzo del canale telematico a luglio 2020. Nelle more, quindi, le prestazioni potranno essere certificate emettendo ricevuta fiscale o il vecchio scontrino fiscale (o in alternativa con fattura elettronica), anche se si suggerisce di scegliere le modalità di certificazione da utilizzare dall’1 luglio 2020 (corrispettivi telematici o fattura elettronica) e di attrezzarsi per tempo per non farsi trovare impreparati alla scadenza prevista.

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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI ANCHE PER IL 2020

Anche per il 2020 sarà possibile beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a seguito della proroga contenuta nella legge di bilancio.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda tutte le imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno, ad eccezione di quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione è altresì esclusa per le c.d. “imprese in difficoltà”.

Il bonus è pari:

  • per le piccole imprese, al 45% dell’investimento (al netto dell’Iva) nel limite di 3 milioni di euro
  • per le medie imprese, al 35% (al netto dell’Iva) per le medie imprese nel limite di 10 milioni di euro
  • per le grandi imprese, e al 25% (al netto dell’Iva) nel limite di 15 milioni di euro.

Sono agevolabili gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature varie nuovi, previa presentazione di un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. Affinchè l’investimento sia agevolabile è altresì richiesto che gli stessi facciano parte di un progetto di investimento iniziale, relativo cioè alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente, al cambiamento del processo produttivo o all’introduzione di nuovi prodotti.

Il credito è usufruibile in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla comunicazione di avvenuta concessione del credito da parte dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di beneficiare del credito d’imposta gli investimenti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2020.

 

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BONUS FACCIATE CON DETRAZIONE AL 90%

La legge di bilancio 2020, oltre ad aver confermato tutti i bonus immobiliari esistenti, ha previsto una detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici, già ridenominata “bonus facciate”, con la quale viene riconosciuta una detrazione d’imposta del 90% della spesa sostenuta.

La detrazione riguarda le spese documentate sostenute per il solo anno 2020 (salvo proroghe) per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche. Gli interventi agevolabili riguardando solo quelli sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi e sono agevolabili anche la sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Stante la formulazione generica della legge, la detrazione dovrebbe spettare anche per le facciate di edifici diversi dai condomìni, ma sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Un’altra limitazione è rappresentata dalla zona in cui è ubicato l’immobile. L’agevolazione spetta infatti solo per gli edifici ubicati in zona A o B di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Dette zone vengono così definite:

  • zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Anche se le due zone, così considerate, dovrebbero coprire la gran parte degli edifici, è comunque opportuno verificare l’appartenenza del proprio edificio ad una delle predette zone.

Dalla lettera della norma, l’agevolazione dovrebbe spettare sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES, e viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento della spesa.

 

Studio Mamì - News - Cedolare Secca Immobili Commerciali

Detrazioni fiscali: ecco tutte le novità del 2020

L’anno appena iniziato è ricco di importanti novità in tema di detrazioni fiscali: la Legge di Bilancio 2020 introduce nuovi limiti d’accesso ai bonus fiscali, salva le spese sanitarie e inserisce l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili.
Introduce anche nuovi bonus per i contribuenti - come la detrazione Irpef per il latte in polvere o il bonus musica per le famiglie con redditi bassi - ed aumenta il limite massimo per la detrazione delle spese veterinarie.
Novità anche per i bonus casa: debutta dal 1° gennaio 2020 l’agevolazione per rifare le facciate.
Vediamo nel dettaglio le principali modifiche alle detrazioni fiscali 2020.

l’obbligo di pagamento con carta o bancomat

La prima importante novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini dell’ottenimento delle detrazioni. A partire dal 1° gennaio 2020, in assenza di un pagamento con mezzo tracciabile, il tradizionale onere detraibile non potrà essere portato in detrazione in dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, tale obbligo di pagamento non si applicherà alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e nemmeno alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.

A titolo esemplificativo, sarà obbligatorio pagare con carta, bancomat o bonifico le visite o le prestazioni rese dal dentista privato o dai medici specialisti (o le spese scolastiche, universitarie, sportive per i figli e così via), mentre sarà possibile continuare ad usare il contante nel caso di visite effettuate presso strutture ospedaliere pubbliche o per gli acquisti in farmacia.

Limiti di reddito per accesso alle detrazioni

La seconda novità di rilievo è rappresentata dall’introduzione di limiti di reddito per l’accesso alle detrazioni fiscali.
A partire dal 2020, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, le detrazioni Irpef del 19% saranno riconosciute in maniera decrescente al crescere del reddito complessivo, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 240.000 euro.

Nel dettaglio, le detrazioni fiscali spetteranno in misura piena per redditi non superiori a 120.000,00 euro, mentre spetteranno in una percentuale decrescente al crescere del reddito complessivo per redditi superiori a 120.000,00 euro.
Tale percentuale è desumibile dal rapporto tra l’importo predefinito di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 120.000 euro.
Il taglio alle detrazioni fiscali non interesserà gli interessi passivi sul mutuo e le spese sanitarie, che tornano ad essere detraibili per tutti.

Nuovi bonus sui lavori in casa

A partire dal 1° gennaio farà il suo debutto il nuovo bonus facciate, la detrazione del 90% riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori di manutenzione sulle parti esterne degli edifici (abitazioni singole o condomini).

Nuovo bonus latte da 400 euro

Tra le detrazioni fiscali del 2020 spunta anche il bonus latte, l’agevolazione riconosciuta alle mamme che non possono allattare a causa di patologie accertate.
Il contributo riconosciuto alle famiglie sarà pari ad un massimo di 400 euro all’anno. Ancora non è chiaro, però, se il bonus sarà riconosciuto come detrazione fiscale o come buono spesa.

Bonus musica fino a 1.000 euro

Per le famiglie con redditi bassi sarà attivo dal 1° gennaio 2020 anche un nuovo bonus culturale: si tratta della detrazione per corsi di musica o conservatori, riconosciuta nella misura del 19% e fino ad un massimo di 1.000 euro.
Le famiglie con reddito non superiore a 36.000 euro potranno richiederla per l’iscrizione a corsi di figli di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.

Spese veterinarie fino a 500 euro

Dal prossimo anno sale a 500 euro il limite massimo di spesa per la detrazione delle spese veterinarie.
Attualmente, il limite di spesa da considerare è pari a 387,34 euro, con franchigia di 129,11 euro. L’aumento del rimborso riconosciuto con il 730 non sarà certo considerevole, ma è sicuramente un piccolo passo per i proprietari di animali domestici

 

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Manovra 2020 ecco le ultime novità sulle partite iva

La Legge di Bilancio 2020 conferma la stretta alla tassazione agevolata per le partite IVA e le novità introdotte dalla Manovra, che comportano l’onere di verificare il rispetto dei nuovi requisiti introdotti su compensi a dipendenti e collaboratori e cumulo dei redditi.

Le piccole partite IVA, a partire dal 1° gennaio 2020, dovranno confrontarsi con il ripristino dei limiti per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario.

Cosa cambia quindi dal prossimo anno?

La stretta riguarda il regime forfettario per i soggetti con ricavi o compensi fino a 65 mila euro. Per accedere al regime forfettario vengono inseriti due ulteriori requisiti:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc.
  • non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, la Legge di Bilancio 2020 non estende l’obbligo di fattura elettronica anche ai forfettari, ma introduce un regime premiale per chi la adotterà in via facoltativa. Per chi adotterà la fattura elettronica, infatti, viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento.

Nessun esonero, invece, per la trasmissione telematica dei corrispettivi che diverrà obbligatoria dall’1 gennaio 2020 anche per i forfettari.

Studio Mamì - News - Resto al Sud - incentivi

Resto al sud 2020: aumenta la platea dei possibili beneficiari

“Resto al sud” è un incentivo volto a sostenere l’avvio di nuove attività economiche nelle aree del Mezzogiorno d’Italia e, tra le agevolazioni pensate per la creazione di nuove imprese nelle regioni meridionali, è una di quelle di maggior successo.

È notizia di questi giorni che il bonus Resto al Sud verrà riconfermato anche per il prossimo anno dal disegno di Legge di Bilancio 2020, con due grosse novità:

  1. lo spostamento in avanti del limite di età anagrafica: se prima poteva accedere alla misura chi non aveva ancora compiuto 36 anni, il nuovo limite è fissato a 46 anni;
  2. l’ampliamento del novero dei soggetti che possono aderire all’iniziativa: oltre a chi svolge attività d’impresa, saranno inclusi anche coloro che svolgono attività libero professionali, ossia soggetti iscritti ad albi, nonché esercenti professioni non regolamentate ai sensi della legge 4/2013, che non risultano titolari di partita Iva, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni.

Dal 9 dicembre 2019 sarà quindi possibile accedere alla piattaforma Resto al Sud e presentare domanda di finanziamento.

Di seguito approfondiamo alcuni aspetti fondamentali sulla modalità di partecipazione al bando.

Sotto che forma è possibile presentare la richiesta di agevolazione?

I soggetti richiedenti possono costituirsi sotto forma di:

  • impresa individuale
  • società di persone
  • società di capitali (anche unipersonali)
  • società cooperative

L’impresa può essere anche già costituita prima della presentazione della domanda.

Che tipo di incentivi si possono ottenere?

L’incentivo “Resto al Sud” consente di ottenere la copertura totale delle spese sostenute:

  • per il 35% viene concesso un contributo a fondo perduto
  • per il 65% viene concesso un finanziamento a tasso zero, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI

Che tipo di spese possono essere finanziate?

Con l’incentivo è possibile finanziare:

  • le opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria nel limite massimo del 30% delle spese totali oggetto di incentivo
  • macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa
  • spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attività d’impresa nella misura massima del 20% delle spese totali oggetto di incentivo. Sono ad esempio agevolabili:
  • le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti
  • le spese per utenze e canoni di locazione per immobili
  • eventuali canoni di leasing
  • le spese per l’acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata.

Come si presenta la domanda?

La domanda va presentata attraverso una procedura online al seguente indirizzo: https://bit.ly/2R6myBs

È opportuno farsi assistere nella compilazione della domanda, in quanto andrà redatto un vero e proprio business plan che descriva l’idea d’impresa e gli investimenti da effettuare, e che ne certifichi la sostenibilità finanziaria ed economica.

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