L’agenzia delle Entrate regola le locazioni brevi: sì alla cedolare secca.

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla cedolare secca anche per locazioni brevi (inferiori a 30 giorni), per consentire a privati di concedere in locazione immobili.

Come si stipula il contratto?

La stipula del contratto deve avvenire da persone fisiche private, ossia al di fuori dell’esercizio d’impresa, a locatari persone fisiche private. Per fare ciò, è anche possibile avvalersi di intermediari che gestiscono canali telematici, come per esempio il portale AirBnB.

L’intermediario infatti si occupa di collegare domanda e offerta e se interviene nel pagamento, o incassa direttamente i canoni o i corrispettivi, deve operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al proprietario locatore sull’importo indicato nel contratto di locazione.

A chi si rivolge il provvedimento?

Le locazioni brevi (articolo 4 del Dl 50/2017) riguardano i contratti di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Sono quindi esclusi dalla nuova disciplina i contratti di locazione breve che il conduttore stipula nell’esercizio di tale attività (per esempio, quelli a uso foresteria per i suoi dipendenti), anche quando non viene esercitata in maniera abituale.

Sono interessati alle nuove regole anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi accessori, quali, per esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la concessione dell’utilizzo delle utenze telefoniche o del wi-fi.

Non vi rientrano, invece, i contratti con i quali il locatore, oltre a mettere a disposizione l’immobile, fornisce altre prestazioni aggiuntive (per esempio, il servizio di colazione e la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti); in questi casi, infatti, sarebbero riconducibili a una prestazione qualificabile, sotto il profilo fiscale, come attività d’impresa, anche se svolta in maniera occasionale.

Ecco le detrazioni per l’acquisto di dispositivi medici

Nel novero delle spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir, rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, comprese le protesi.

Ma vediamo nello specifico cosa serve per beneficiare della detrazione.

Innanzitutto, è richiesto che lo scontrino fiscale o la fattura contengano la descrizione del prodotto acquistato e l’indicazione del soggetto che sostiene la spesa. Di conseguenza, la generica dicitura “dispositivo medico” sul documento non consente la detrazione.

Secondo quanto chiarito dal Ministero della salute, sono da considerarsi dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore:

D.Lgs. 507/1992 – dispositivi medici impiantabili attivi

D.Lgs. 46/1997 – dispositivi medici (in genere)

D.Lgs. 332/2000 – dispositivi diagnostici in vitro.

Per facilitarne l’individuazione, inoltre, alla circolare 20/E/2011 è stato allegato un elenco, non esaustivo, fornito dallo stesso Ministero della salute, dei dispositivi medici più comuni.

Se sul documento di spesa è presente il codice AD o PI (utilizzati per la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Al ricorrere delle condizioni indicate dalla circolare 20/E/2011, sono detraibili anche i dispositivi medici acquistati non in farmacia (ad esempio, in erboristeria, parafarmacia, etc.).

L’elenco dei dispositivi medici inclusi nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” è disponibile sul sito del Ministero della Salute consultabile a questo al link https://bit.ly/2zAgGJq.

Start-up innovative: esonero dai diritti camerali

Esteso a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative e incubatori certificati l'esonero dall'imposta di bollo e dai diritti camerali a seguito dell’iscrizione al Registro delle imprese.

È un comunicato del Ministero dello Sviluppo economico a rendere nota l’estensione dell’esonero dai diritti camerali di segreteria a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati a tutti gli atti depositati (ad esempio il bilancio d’esercizio).

L’agevolazione prevede che, tali imprese, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, siano esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria Dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni.

Al contempo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E/2014 sulle agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ha chiarito che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo può essere interpretato in senso generale, relativo cioè a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative, successivi all’iscrizione nel Registro delle imprese.

L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che, l'eventuale perdita dei requisiti da parte della società determina la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese. Ne consegue che, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro medesimo, scatta l'obbligo di pagamento (nei termini ordinari) dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale camerale.

 

Bonus alle PMI per le fiere internazionali: ecco come funziona

Il bonus per le PMI che partecipano a fiere internazionali svolte in Italia e all’estero attende il decreto attuativo

Il Decreto Crescita ha istituito un credito d’imposta per le piccole e medie imprese (esistenti alla data del 1° gennaio 2019) che partecipano a fiere internazionali.

L’obiettivo di questa misura è di contribuire a rafforzare la visibilità e la qualità delle politiche di internazionalizzazione adottate dalle PMI italiane, mediante il riconoscimento di un credito d’imposta attribuito nella misura del 30% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 60.000 euro.

Le spese agevolabili

Sono agevolabili tutte le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali di settore svolte in Italia e all’estero.

Sono agevolabili, a titolo meramente esemplificativo, i costi sostenuti per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, gli investimenti pubblicitari, promozionali e di comunicazione effettuati per la partecipazione all’evento fieristico.

Come accedere al Bonus fiere

Il bonus fiere, sarà fruibile esclusivamente in compensazione (con modello F24) e secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 D.lgs. 241/1997. Per poter accedere al credito d’imposta, occorrerà presentare telematicamente un’istanza: dal momento che il riconoscimento del bonus fiere è subordinato al rispetto dei limiti finanziari posti dalla norma istitutiva (che prevede, per l’anno 2020, uno stanziamento di risorse, pari a 5 milioni di euro), sarà determinante l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Bonus “prima casa” negato a chi possiede un altro immobile locato.

Il bonus è negato in tutti i casi in cui si è già in possesso di un’abitazione nello stesso comune (o nell’intero territorio nazionale, se acquistata con il beneficio prima casa).

Non può fruire dei benefici “prima casa” il contribuente che possiede, nello stesso Comune dove intende effettuare l’acquisto, un’altra abitazione, anche se concessa in locazione.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate chiamata a ribadire la tematica a un contribuente che riteneva fattibile applicare il bonus fiscale all’acquisto di una nuova casa, in quanto, la presenza di un contratto di locazione rende l’altro suo alloggio inidoneo a essere abitato.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che costituiscono condizioni ostative alla fruizione dei benefici “prima casa”, tra l’altro, la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistato con le agevolazioni indipendentemente dal luogo in cui è situato.

In sostanza, l’agevolazione è negata in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruirne sia già in possesso nello stesso Comune (o nell’intero territorio nazionale se acquistato con il beneficio) di un immobile a uso abitativo.

 

Studio Mamì - Studio

Bonus pubblicità: incentivi fiscali per imprese e professionisti

Con la conversione in legge del D.L. n. 59/2019 (c.d. Decreto cultura e sport) è diventato permanente il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari.

Le imprese che vogliono promuovere il proprio brand a livello nazionale, possono contare in modo strutturale sugli incentivi previsti dal suddetto bonus.

Cos’è e a chi spetta?

Il credito d'imposta spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Il credito d'imposta riconosciuto per il 2019 è pari al 75% della maggiore spesa per gli investimenti pubblicitari rispetto a quella effettuata nel 2018.

Nessun credito d'imposta spetta invece a chi non ha fatto alcun investimento pubblicitario nel 2018 ma è comunque utile conoscere l'esistenza del credito d'imposta in quanto, qualora si avesse in programma di effettuare spese pubblicitarie per l'anno 2020 è necessario effettuare una qualche spesa per pubblicità nell'anno 2019 per non incorrere in questa causa di esclusione.

Le domande per usufruire del credito d'imposta dovranno essere presentate dall'1 al 31 ottobre 2019.

 

 

Bonus bebè

Esteso anche per l’anno 2019, ecco come funziona il “bonus bebè”

Cos’è?

Il bonus bebè è un’agevolazione che prevede l’erogazione da parte dell’Inps di un contributo economico, in rate mensili, per aiutare la famiglia nelle spese per ogni nuovo nato, adottato o affidato, in base al reddito ISEE della famiglia richiedente.

 

A quanto ammonta?

L’importo previsto è di 80 euro nel caso in cui l’ISEE della famiglia richiedente sia compreso tra i 7.000 e i 25.000 euro; di 160 euro nel caso di ISEE sia inferiore a 7.000.

Il D.Lgs. 119/2018, proprio per l’erogazione del Bonus Bebè, ha previsto un aumento del 20% dell’importo dell’assegno nel caso in cui si tratti di un figlio successivo al primo (nato o adottato) nel per cui l’importo passa da 80 a 96 euro (per ISEE fino a 25.000 euro) e da 160 a 192 (per ISEE inferiori ai 7.000)

 

Come si richiede?

Un genitore, anche se affidatario, è tenuto a presentare la domanda di assegno di natalità entro 90 giorni dalla nascita del bambino (o dal suo ingresso in famiglia, in caso di adozione) in via telematica, una sola volta per ciascun figlio.

Tra i requisiti necessari per la buona riuscita dell’avvio della pratica, un genitore deve:

- essere residente in Italia;

- convivere con il minore;

- avere cittadinanza italiana o comunitaria.

Lo stesso genitore è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che deve essere rinnovata annualmente per la spettanza del beneficio.

Il contributo può essere richiesto fino al compimento del primo anno di età del bambino, oppure entro un anno dell’ingresso nel nucleo familiare dello stesso in caso d’adozione. Inoltre, il riconoscimento prevede il rispetto della clausola di convivenza tra i soggetti, mentre non vengono considerati idonei all'agevolazione i minori in status di affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo.

Ristrutturazione edilizia: la mancata comunicazione all’ENEA non comporta la revoca della detrazione

La mancata trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito non determina la revoca dalla detrazione.

Lo chiarisce l’agenzia delle entrate: l’adempimento è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito. La trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Nessuna comunicazione, invece, deve essere trasmessa ad ENEA in caso di interventi che non comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.

 

Quando inviare la comunicazione all’ENEA
La legge di Bilancio 2018 ha previsto che al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dal 1° gennaio 2018, pertanto, devono essere trasmessi all’ENEA i dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa).

Per consentire la trasmissione delle informazioni relative agli interventi effettuati, l’ENEA ha realizzato un sito web dedicato mediante il quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il sito è stato reso disponibile il 21 novembre 2018 e la trasmissione dei dati, a seguito della proroga resa nota con avviso dell’ENEA del 21 febbraio 2019, andava effettuata entro il 1° aprile 2019.

 

L’adempimento è in vigore anche per l’anno 2019.
Per gli interventi con data di fine lavori nel 2019, la trasmissione deve essere effettuata attraverso il sito bonuscasa2019.enea.it, attivo dall’11 marzo 2019.

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e l’11 marzo 2019, la trasmissione deve essere effettuata entro 90 giorni dall’11 marzo 2019.

Per gli interventi terminati invece dal 12 marzo 2019, l’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di fine lavori.

Bonus riconosciuti agli autotrasportatori di merci per la spesa carburante

L’Agenzia delle Dogane ha comunicato gli importi relativi al beneficio riconosciuto agli autotrasportatori di merci per la spesa in carburante. Per i consumi effettuati dal 1.01 al 31.03.2019 il beneficio è pari a € 214,18 per 1.000 litri di prodotto.

È necessario presentare apposita istanza all’Agenzia delle Dogane entro il 30.04.2019. La domanda può essere presentata, alternativamente, con una delle seguenti modalità:

  • formato cartaceo;
  • in via telematica per i soggetti già abilitati al servizio telematico doganale EDI (in questo caso, andrà utilizzato il software disponibile sul sito web delle Dogane, ed alla domanda devono essere allegati l’apposita dichiarazione e i relativi dati.

Destinatari - Il beneficio spetta per l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
Studio Mamì - News - Bonus Assunzione 2019

Bonus assunzione 2019: tutte le agevolazioni

Nel 2019 il panorama degli incentivi per chi assume è molto vasto e variegato.
Attraverso i bonus assunzione si offre una nuova spinta all’occupazione: gli incentivi economici, riducendo il costo del lavoro, rappresentano una forte attrattiva. Facciamo allora il punto della situazione: tutte le agevolazioni, come funzionano, a chi spettano.

Bonus assunzione under 35
Per chi assume a tempo indeterminato giovani sino ai 34 anni di età, il decreto Dignità ha previsto, anche per gli anni 2019 e 2020, uno sconto del 50% sui contributi dovuti all’Inps per i primi 3 anni di contratto.

Bonus occupazione Mezzogiorno
L’incentivo occupazione Mezzogiorno è un’agevolazione che può essere applicata alle sole aziende situate nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
Possono beneficiare dell’assunzione incentivata i lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni, o con almeno 35 anni di età e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Bonus occupazione giovani Neet
È stato da poco prorogato il bonus assunzione giovani Neet, previsto nell’ambito del programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani: l’agevolazione all’assunzione è dedicata ai giovani sino ai 29 anni che non studiano e non lavorano.
L’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (sono quindi esclusi premi e contributi Inail) per 12 mesi, e può essere cumulato col Bonus occupazione giovani under 35 riconosciuto dal decreto Dignità.

Bonus Occupazione giovani eccellenze
L’incentivo per l’occupazione giovani eccellenze è riservato ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.
L’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8mila euro per ogni assunzione effettuata.

Bonus donne e over 50 disoccupati
Resta in piedi, nel 2019, l’esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro per l’assunzione di:
donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in regioni svantaggiate o occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere;
donne disoccupate da almeno 24 mesi;
lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi.

L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail ed ha una durata:
sino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
sino a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.

Bonus contributivo lavoratori in Cigs
Anche per il 2019, le aziende che assumeranno i lavoratori cassintegrati potranno beneficiare di uno sconto contributivo del 50% per i primi 18 mesi di contratto, se a tutele crescenti, oppure per i primi 12 mesi se il contratto è a termine, sino a un tetto massimo di 4.030 euro l’anno

Incentivi apprendistato professionalizzante
Per chi assume attraverso il contratto di apprendistato sono previsti incentivi economici e contributivi. In particolare, è possibile inquadrare l’apprendista sino a 2 livelli inferiori e beneficiare di una contribuzione ridotta.

Bonus disoccupati in Naspi
Sopravvive, nel 2019, l’incentivo all’assunzione di percettori di disoccupazione Naspi (l’indennità che sostituisce Aspi e Mini- Aspi). Quest’agevolazione, riservata a chi assume un lavoratore mentre ancora percepisce l’indennità di disoccupazione, dà diritto al riconoscimento al datore di lavoro di un incentivo pari al 20% della Naspi ancora spettante al neoassunto.

Bonus assunzione da rifinanziare
Per il 2019, sopravvivono formalmente, ma devono essere rifinanziati, i bonus per l’assunzione di precari con figli minori, cioè il cosiddetto bonus giovani genitori, ed il bonus per l’assunzione di disabili.

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