Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i più giovani

Tra le misure agevolative previste dal Decreto Sostegni-bis, una riguarda l’acquisto di case di abitazioni per gli under-36.

Beneficiari dell’agevolazione sono coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro.

Al verificarsi di tali circostanze, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

Se la compravendita è assoggettata a Iva, all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto. In questo caso il bonus è spendibile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto o, ancora, in compensazione tramite modello F24.

Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa.

Il beneficio è applicabile unicamente alle abitazioni accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2022.

Decreto sostegni – Nuovo contributo a fondo perduto per l’emergenza Covid

Con il Decreto Sostegni appena approvato, viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per cercare di andare incontro alle imprese in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid.

Rispetto ai precedenti contributi, cambia in primo luogo la condizione di accesso al beneficio. Viene eliminato il sistema legato ai codici ATECO e viene data la possibilità di accedere a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

Sono invece esclusi dal contributo:

  • le attività cessate alla data di entrata in vigore del Decreto sostegni
  • le attività che hanno attiviato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del Decreto
  • gli enti pubblici
  • gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria e assimilati

L’unica condizione di accesso è rappresentata dall’aver avuto un ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi per il 2019. Questo requisito non è necessario nel caso delle attività avviate dall’1 gennaio 2019.

Per fare un esempio, se un’impresa ha avuto un fatturato 2020 di 80.000 euro e nel 2019 di 120.000 euro, il calcolo sarà il seguente:

Fatturato medio mensile 2020 = 80.000 diviso 12 = 6.666,66
Fatturato medio mensile 2019 = 120.000 diviso 12 = 10.000,00
Differenza percentuale tra il fatturato medio mensile 2019 e quello 2020 = (10.000,00 – 6.666,66) diviso 10.000,00 per 100 = 33,33% - in questo caso il contributo spetta.

Per calcolare il contributo andrà poi applicata una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019. Detta percentuale sarà pari:

  • al 60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro
  • al 50% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori a 100.000 euro e non sono superiori a 400.000 euro
  • al 40% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori a 400.000 euro e non sono superiori a 1.000.000 euro
  • al 30% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori a 1.000.000 euro e non sono superiori a 5.000.000 euro
  • al 20% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori a 5.000.000 euro e non sono superiori a 10.000.000 euro

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dall’1 gennaio 2019, ai fini della media si considerano solo i mesi successivi all’attivazione della partita Iva.

Nell’esempio precedente, al contribuente spetterebbe un contributo di 1.666,67 Euro, dato dalla differenza tra 10.000,00 euro e 6.666,66 euro alla quale si applica la percentuale del 50%

Viene comunque riconosciuto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le persone giuridiche, mentre il contributo non può superare il massimale di 150.000 euro.

Per ottenere il contributo si dovrà presentare un’apposita domanda attraverso una procedura che verrà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Indennità straordinaria per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS

Tra gli interventi inseriti dal legislatore nella Legge di Bilancio 2021, in attesa della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, rientra anche la c.d. ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) destinata a chi esercita un’attività di lavoro autonomo per professione abituale e risulta iscritto alla Gestione separata INPS.

L’indennità viene riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’indennità potrà essere richiesta una sola volta, nel triennio 2021-2023, attraverso la presentazione di una domanda all’Inps entro il 31 ottobre di ciascun anno sino al 2023.

L’indennità spettante, che verrà erogata per 6 mesi a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, e non potrà essere comunque inferiore a 250 euro mensili e superiore a 800 euro mensili.

La cessazione della partita Iva durante il periodo di percezione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa con immediato recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Trova la proroga il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, misura introdotta nel 2020 per facilitare la Transizione 4.0, ma applicabile per investimenti non rientranti nel suddetto piano. Vediamo le caratteristiche principali:

Imprese beneficiarie

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per gli investimenti che non riguardano il piano Transizione 4.0, il credito d’imposta è esteso anche agli esercenti arti e professioni.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa.

Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata
  • beni per i quali è prevista un’aliquota di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 16.11.202 al 31.12.2022, estendibile al 30.06.2023 nel caso in cui, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura del contributo

La misura del contributo è differenziata a seconda della tipologia di investimento, dell’ammontare complessivo e dell’anno di effettuazione.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021:
    • al 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • al 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2022:
    • al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • al 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per i beni strumentali diversi dai precedenti:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021 il credito d’imposta è pari al 10% del costo, percentuale che sale al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile;
  • per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 il credito d’imposta scende al 6%.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

I fruitori del credito d’imposta dovranno conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, che dovrà contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell’art. 1, cc. 1051 e seguenti L. 178/2020).

Inoltre, in relazione degli investimenti aventi ad oggetto beni materiali o immateriali 4.0, sarà necessaria una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale abilitati, salvo che per gli investimenti non superiori a 300.000 euro per i quali è sufficiente un’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

Credito d’imposta per investimenti del Mezzogiorno prorogato fino al 2022

Proroga biennale per il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, uno strumento molto utile per le imprese che vogliono investire nella propria attività, in quanto consente importanti percentuali di credito d’imposta. Vediamolo nel dettaglio:

Imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie possono avere qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere dal settore economico e del regime contabile adottato, purché producano reddito d’impresa e con eccezione delle imprese operanti nei seguenti settori:

  • industria siderurgica
  • industria carbonifera
  • costruzione navale
  • fibre sintetiche
  • trasporti e relative infrastrutture
  • produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche
  • settore creditizio, finanziario e assicurativo

Sono inoltre escluse le imprese c.d. in difficoltà secondo gli orientamenti comunitari.

Investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili devono riguardare esclusivamente:

  • impianti
  • macchinari
  • attrezzature

destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo).

Inoltre l’investimento deve riguardare necessariamente e alternativamente:

  • la creazione di un nuovo stabilimento
  • l’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
  • un cambiamento fondamentale del processo produttivo.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • gli investimenti di mera sostituzione
  • gli investimenti in beni merce
  • gli acquisti di materiali di consumo
  • gli investimenti in beni usati.

Misura del contributo

Il contributo viene erogato sotto forma di credito d’imposta, calcolato in percentuale sull’imponibile al netto Iva.

La misura del credito è pari:

  • al 45% per le piccole imprese
  • al 35% per le medie imprese
  • al 25% per le grandi imprese

Il credito è inoltre cumulabile con aiuti “de minimis” e altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. In particolare il credito risulta cumulabile con la misura a favore degli investimenti in beni strumentali nuovi che, se applicabile al medesimo investimento, può portare la misura del credito d’imposta fino al 95% del costo del bene.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione, previa presentazione di una domanda all’Agenzia delle Entrate e la relativa accettazione.

Esonero contributivo per assunzioni di giovani e donne

La Legge di Bilancio 2021 porta in dote due esenzioni contributive per nuove assunzioni. Vediamole nel dettaglio:

Incentivo per le assunzioni di giovani

Per gli anni 2021 e 2022, per chi assume giovani entro il 36° anno di età a tempo indeterminato (anche part-time) o trasforma un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno
  • per un periodo massimo di 48 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno in caso di datori di lavoro che assumano in sedi di lavoro o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I lavoratori assunti, alla data della prima ssunzione incentivata, non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatto salvo che per i lavoratori che abbiano già parzialmente fruito dell’esonero e vengano successivamente riassunti a tempo indeterminato da altro datore di lavoro che beneficerà dell’esonero per il periodo residuo utile.

Affinchè il datore di lavoro possa accedere all’agevolazione, è necessario:

  • che non abbia proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;
  • che non procedano, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.

In generale, poi, il datore di lavoro deve avere i seguenti requisiti:

  • regolarità contributiva
  • rispetto degli obblighi di legge
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali o aziendali
  • rispetto degli obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contratazione collettiva
  • rispetto dei diritti di precedenta
  • rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva
  • rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

Incentivo per le assunzioni di donne

Per gli anni 2021 e 2022, per chi assume donne prive di un lavoro regolarmente retribuito:

  • da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità di genere;
  • da almeno 24 mesi, ovunque residenti

spetta un’esonero contributivo (con esclusone dei premi e contributi Inail) del 100%:

  • per un periodo di 12 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno, in caso di assunzione a tempo determinato
  • per un periodo di 18 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno in caso di assunzione a tempo indeterminato o di successiva trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta nel caso in cui vi sia, mese per mese, un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti. Sono esclusi dal computo della media i dipendenti che non sono più a lavoro per:

  • dimissioni volontarie
  • invalidità
  • pensionamento per raggiunti limiti di età
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro
  • licenziamento per giusta causa.

Si rinnova l’incentivo “Nuove imprese a tasso zero”

Con decreto interministeriale del 4 dicembre 2020 viene operata una ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile, la misura c.d. “Nuove imprese a tasso zero”.

Vediamo i profili dell’agevolazione così come rinnovata.

Soggetti beneficiari

La nuova versione dell’incentivo è rivolta alle micro e piccole imprese:

  • costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione
  • costituite in forma societaria
  • in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Settori ammessi

Sono finanziabili le iniziative riferibili ai seguenti settori:

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli
  • fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone
  • commercio di beni e servizi
  • turismo

Spese ammissibili e agevolazioni concedibili per le imprese costituite da non più di 36 mesi

La misura copre le seguenti tipologie di spesa:

  • opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto  di  intervento,  nel  limite  del  30  (trenta)  per  cento  dell’investimento ammissibile;
  • macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle  esigenze  produttive  e  gestionali  dell’impresa
  • acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
  • consulenze specialistiche, nel limite del 5 (cinque) per cento dell’investimento ammissibile
  • oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e oneri connessi alla costituzione della società.

Le agevolazioni concedibili sono le seguenti:

  • un finanziamento agevolato a tasso zero della durata di dieci anni
  • un contributo a fondo perduto per un massimo del 20% del totale dell’investimento e solo su alcune tipologie di spese (macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e servizi TIC, acquisto di brevetti e licenze d’uso)

L’importo del finanziamento e del fondo perduto e del finanziamento non possono superare complessivamente il 90% della spesa ammissibile.

Spese ammissibili e agevolazioni concedibili per le imprese costituite da più di 36 mesi

La misura copre le seguenti tipologie di spesa:

  • limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, nel limite massimo del 40 (quaranta) per cento dell’investimento complessivo ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento  dell’investimento complessivo ammissibile;
  • macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

Le agevolazioni concedibili sono le seguenti:

  • un finanziamento agevolato a tasso zero della durata di dieci anni
  • un contributo a fondo perduto per un massimo del 15% del totale dell’investimento e solo su alcune tipologie di spese (macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi)

L’importo del finanziamento e del fondo perduto e del finanziamento non possono superare complessivamente il 90% della spesa ammissibile.

 

Operativo dal 22 febbraio 2021 il nuovo incentivo Selfiemployment

Sarà operativa dal 22 febbraio 2021 la nuova versione dell’incentivo Selfiemployment, attraverso la quale è possibile accedere a prestiti a tasso zero, fino a 50.000 euro, per l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali. Vediamo l’incentivo nel dettaglio.

Soggetti beneficiari

La nuova versione dell’incentivo è rivolta a tre tipologie di destinatari:

  • NEET (Not in Education, Employment or Training) cioè le persone maggiorenni che, al momento della presentazione della domanda:
    • si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29esimo anno di età
    • non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di studio o di formazione professionale
  • donne inattive, cioè donne maggiorenni che al momento della presentazione della domanda non risultano essere occupate in altre attività lavorative
  • disoccupati di lunga durata, cioè persone maggiorenni che, al momento di presentazione della domanda:
    • non risultano essere occupati in altre attività lavorative
    • hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di disponibilità al lavoro

Settori ammessi

Sono finanziabili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di “franchising”, con esclusione dei settori della pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria in agricoltura, delle lotterie, delle scommesse e delle case da gioco.

Le domande possono essere presentate da:

  • imprese individuali
  • società di persone
  • società cooperative
  • cooperative sociali
  • associazioni professionali
  • società tra professionisti

sia già costituite (da non più di 12 mesi) che da costituire (in questo caso la costituzione deve avvenire entro 90 giorni dall’eventuale provvedimento di ammissione.

Spese ammissibili

Possono essere finanziate le seguenti spese:

  • strumenti, attrezzature e macchinari
  • hardware e software
  • opere murarie (entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento ammesse)
  • spese di gestione quali: locazione di beni immobili e canoni di leasing; utenze; servizi informatici, di comunicazione e di promozione; premi assicurativi; materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti; salari e stipendi

Incentivi concessione

La misura finanzia al 100% progetti di investimento con un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro. Il finanziamento non è produttivo di interessi, non richiede garanzie ed è rimborsabile in 7 anni a partire da dodici mesi successivi all’erogazione del prestito.

Un nuovo credito d’imposta per i cuochi professionisti

Tra i tanti crediti d’imposta della Legge di Bilancio 2021, il legislatore ne tira fuori dal cilindro uno apposito per i cuochi professionisti.

Il credito d’imposta nasce al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ed è diretto ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.

Per questi soggetti spetta un credito d’imposta fino al 40% del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
  • l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con un successivo decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

Non solo Superbonus 110%. I bonus edilizi nella Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio, tra proroghe e nuovi crediti d’imposta, interviene massicciamente nel settore dell’edilizia. Vediamo le principali novità.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

Come ormai da qualche anno, anche per il 2021 è stata disposta la proroga delle detrazioni Irpef (e anche Ires, nel caso di interventi di riqualificazione energetica) per gli interventi in oggetto, confermando anche l’aliquota del 50% e limite di spesa di 96.000 euro, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e le aliquote differenziate – 65% e 50% - con i corrispondenti limiti di spesa per gli interventi di riqualificazione energetica.

L’unica novità è rappresentata dall’introduzione, tra gli interventi che beneficiano della detrazione del 50%, delle spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus mobili

Proroga anche al bonus mobili, che esce però rafforzato dalla Legge di Bilancio. La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), vede un aumento dell’importo complessivo agevolabile, che passa a 16.000 euro.

Bonus verde

Altro bonus, altra proroga, questa volta pedissequa. Il bonus verde, che prevede una detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di euro 5.000,00, per gli interventi riguardanti:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

viene confermato in toto.

Bonus facciate

Prorogato anche il bonus facciate, agevolazione consistente in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) pari al 90% delle spese sostenute e concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n.1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Bonus idrico

Totalmente nuovo è invece il bonus idrico, nato al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche.

Il bonus consiste in un’agevolazione, dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario e fino al 31 dicembre 2021, destinata a interventi di sostituzione:

  • di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio verranno decisi con un successivo decreto.

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